Cassazione Civile, Ordinanza n. 17700/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Due coppie di coniugi hanno litigato in relazione alla collocazione di contatori e cabine di servizio di un immobile su un muro di cinta del cortile di proprietà esclusiva dell'altra coppia. In primo grado i proprietari del cortile avevano chiesto la rimozione dei manufatti e il risarcimento dei danni, qualificando la domanda come azione negatoria servitutis; i convenuti avevano resistito proponendo domanda riconvenzionale per accertare la comproprietà del muro di cinta, o in subordine l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia. La corte d'appello aveva ritenuto inesistente la servitù e aveva condannato alla rimozione i convenuti, rigettando la riconvenzionale. In cassazione i soccombenti hanno proposto cinque motivi, deducendo in particolare violazioni processuali e sostanziali, tra cui la legittimazione passiva nell'azione negatoria, la servitù per destinazione del padre di famiglia, l'omesso esame di un fatto decisivo e le spese. Il motivo ritenuto decisivo dalla Corte è stato quello sulla legittimazione passiva: poiché contatori e cabine risultavano di proprietà di enti terzi, il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti di tali soggetti, litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato la causa al Tribunale di Foggia, in diversa fase di merito, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti degli enti proprietari dei contatori e delle cabine. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato per qualificare la domanda originaria come azione negatoria servitutis
invocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
invocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
invocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
invocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
invocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
invocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
invocato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
invocato nel motivo di ricorso in relazione alla servitù per destinazione del padre di famiglia
invocato nel motivo di ricorso in relazione alla comunione del muro di cinta
richiamato nel primo motivo, poi assorbito
usato come base per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio
Massime di principio
- Nell'azione negatoria servitutis proposta per ottenere l'accertamento dell'inesistenza di una servitù e la rimozione delle opere che la materializzano, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del soggetto titolare del bene o dell'impianto cui le opere appartengono, quando da accertamenti di causa risulti che tali opere sono di proprietà di un terzo.
- Se il giudice accerta che i manufatti da rimuovere appartengono a un ente terzo estraneo alla lite, la decisione resa senza la partecipazione di quel soggetto è viziata per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione e rinvio per l'integrazione nei confronti del litisconsorte necessario.
- La legittimazione passiva nelle controversie sulla servitù di appoggio di impianti di servizio non spetta automaticamente all'utente finale delle utenze, ma al soggetto proprietario o gestore dell'impianto infrastrutturale interessato dalla domanda di accertamento e dalla condanna alla rimozione.
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