Cassazione Civile, Ordinanza n. 07877/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta dal fallimento di una società contro l'amministratore unico e alcuni sindaci, per ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale asseritamente derivato da irregolarità gestorie e contabili. In primo grado la domanda è stata rigettata. In appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione limitatamente a una diversa voce di danno: il rimborso, in favore dell'amministratore, di un finanziamento soci di euro 170.000, ritenuto postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. e quindi illegittimamente restituito, con conseguente diminuzione del patrimonio sociale. Gli eredi dell'amministratore hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse accolto una domanda non accolta in primo grado e non specificamente riproposta o appellata dalla curatela; il secondo per violazione dell'art. 2467 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la sussistenza dei presupposti della postergazione del credito e il relativo accertamento fattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che sulla questione del rimborso del finanziamento soci il tribunale non si fosse pronunciato e che, pertanto, la curatela avrebbe dovuto proporre un vero e proprio motivo di appello ex art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente una mera menzione della questione né una riproposizione generica ex art. 346 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha rigettato le domande attrici del fallimento. Le spese di legittimità e di merito sono state poste a carico della curatela, a favore dei ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte evidenzia che il giudice d'appello non poteva pronunciarsi su una domanda non devoluta con specifico motivo di impugnazione.
L'omessa pronuncia su una domanda o su un capo di essa deve essere censurata con uno specifico motivo di appello; non basta una generica menzione della questione.
La mera riproposizione delle domande non accolte o rimaste assorbite deve essere specifica e tempestiva; non è sufficiente un richiamo generico alle difese svolte in primo grado.
Invocato dalla Corte d'appello per qualificare il credito del socio/amministratore come postergato; la Cassazione non esamina nel merito il presupposto della postergazione perché assorbe la censura.
La doglianza è stata veicolata come error in procedendo per omessa pronuncia e violazione delle regole di devoluzione in appello.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare la violazione dell'art. 2467 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per l'omesso esame di un fatto decisivo, rimasto assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso direttamente nel merito rigettando le domande attrici, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda o su un capo autonomo della domanda non può essere sanata con una semplice riproposizione generica: deve essere dedotta con uno specifico motivo di appello che censuri l'errore del primo giudice.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande o eccezioni non accolte deve essere specifica e tempestiva; non è sufficiente un generico richiamo alle difese precedenti o una menzione incidentale nella parte narrativa dell'atto.
- Se la domanda non è stata decisa dal primo giudice, il giudice d'appello non può accoglierla in assenza di rituale devoluzione della questione.
- Quando la decisione impugnata è cassata per un vizio processuale che consente una soluzione immediata, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e rigettare la domanda originaria.
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