Cassazione Civile, Ordinanza n. 35225/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nella procedura di fallimento di una società edilizia, la banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del credito derivante da un mutuo fondiario, con collocazione chirografaria dopo che il curatore aveva eccepito la revocabilità dell'ipoteca concessa a garanzia del finanziamento. Il tribunale aveva respinto l'opposizione della banca ex art. 98 l. fall., ritenendo revocabile la garanzia ipotecaria e integrata la consapevolezza della banca del pregiudizio per la massa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha sostenuto che l'art. 95 l. fall. consentirebbe al curatore di eccepire l'inefficacia della prelazione solo se l'azione revocatoria fosse ancora esercitabile e non già prescritta al momento dell'apertura della procedura; con il secondo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione sulla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, sul relativo onere della prova e sulla mancata ammissione di prove, contestando in particolare l'accertamento dell'eventus damni e sostenendo che il patrimonio residuo della debitrice fosse comunque capiente; gli ulteriori motivi restano assorbiti dalla decisione di accoglimento del secondo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'art. 95 l. fall. consenta al curatore di eccepire l'inefficacia della prelazione anche se l'azione revocatoria sia già prescritta, senza richiedere che la relativa azione fosse ancora azionabile alla data di apertura del fallimento. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il tribunale non aveva svolto una verifica completa e comparativa dell'eventus damni: in particolare non aveva confrontato, in modo puntuale, il patrimonio del debitore dopo il rilascio della garanzia con l'entità dei debiti preesistenti ammessi al passivo, limitandosi a considerazioni generiche sulla situazione debitoria e sul mutamento qualitativo del patrimonio. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo
il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione
consente al curatore di opporre in via di eccezione l'inefficacia della prelazione anche quando l'azione revocatoria sia prescritta
azione revocatoria ordinaria richiamata come presupposto dell'eccezione revocatoria
la prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria è quella cui si riferisce l'art. 95 l. fall.
richiamato come base dell'azione revocatoria esercitabile dalla procedura fallimentare
richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla prescrizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato per violazione di legge nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio denunciato per omessa o insufficiente motivazione nel secondo motivo
norma processuale richiamata per il deposito di memorie
richiamato per i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria
richiamato implicitamente dal ragionamento sull'onere della prova
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può eccepire l'inefficacia della prelazione o del titolo anche quando l'azione revocatoria sarebbe prescritta, poiché l'art. 95 l. fall. non richiede che la relativa azione fosse ancora esercitabile al momento dell'apertura del fallimento.
- Quando il curatore oppone o fa valere in via breve l'azione revocatoria ordinaria, grava sulla massa fallimentare l'onere di provare l'eventus damni, mediante una valutazione complessiva e rigorosa della consistenza dei crediti anteriori e della situazione patrimoniale del debitore dopo l'atto dispositivo.
- L'accertamento dell'eventus damni richiede un confronto concreto tra il patrimonio del debitore dopo l'atto e l'entità dei debiti preesistenti, per verificare se l'azione esecutiva del creditore sarebbe risultata concretamente più difficile o insufficiente.
- Non è sufficiente una motivazione generica sul peggioramento qualitativo del patrimonio o sulla mera presenza di un indebitamento elevato; il giudice deve ricostruire in modo puntuale i valori da porre a confronto per fondare la revocabilità dell'atto.
- La prova dell'eventus damni non può essere trasferita sul terzo beneficiario dell'atto impugnato quando l'azione è esercitata dalla procedura fallimentare, poiché il curatore rappresenta la massa e conosce la situazione debitoria e patrimoniale del fallito meglio della controparte.
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