Cassazione Civile, Ordinanza n. 27006/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo avverso l'esclusione di diversi crediti insinuati: una somma per capitale derivante da due conti correnti; gli interessi ultralegali su tali rapporti, esclusi per mancanza di data certa dei contratti; e un ulteriore credito assistito da ipoteca, escluso per la ritenuta illiceità del finanziamento e, in secondo grado, dichiarato nullo per difetto di effettiva traditio della somma, poiché una prima tranche era stata immediatamente trattenuta dalla banca a titolo di deposito cauzionale. Il ricorso era articolato in sei motivi: (i) violazione delle norme su interessi, data certa, correttezza e disciplina fallimentare, per contestare l'esclusione degli interessi ultralegali pur in presenza di contratto scritto; (ii) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e del diritto di difesa, perché il giudice aveva rilevato d'ufficio la questione della nullità del mutuo per mancanza di traditio senza previamente sottoporla al contraddittorio; (iii) e (iv) e (v) censure sulla qualificazione e validità del finanziamento, sul tipo contrattuale e sulla motivazione; (vi) censura sulla sorte dell'ipoteca e del vincolo di accessorietà. Il fallimento resistente ha inoltre chiesto la correzione della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso al controricorso del fallimento, qualificandolo come semplice controricorso privo di domanda di cassazione. Sul ricorso principale ha rigettato il primo motivo, richiamando un orientamento consolidato: la mancanza di data certa del contratto rende inopponibili al fallimento le clausole che regolano il rapporto, ma non impedisce l'ammissione del credito in linea capitale se il credito di restituzione risulta comunque provato; pertanto non era censurabile l'esclusione degli interessi ultralegali. Ha invece accolto il secondo motivo: la questione relativa alla nullità del mutuo per difetto di effettiva messa a disposizione delle somme era una questione mista di fatto e diritto, che avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c.; la banca avrebbe potuto svolgere repliche difensive e probatorie, sicché il decreto è stato cassato sul punto. Gli altri motivi e l'istanza del fallimento sono stati dichiarati assorbiti, compresa la censura sull'ipoteca, perché travolta dalla necessità di rimettere al giudice di merito la questione pregiudiziale. La causa è stata rinviata al Tribunale di Vicenza in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La data certa rileva ai fini dell'opponibilità al fallimento del documento contrattuale e delle clausole in esso contenute; la sua mancanza non esclude però la prova del credito in linea capitale se altrimenti dimostrato.
Richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente in tema di rapporto di mutuo e interessi.
Richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente in tema di rapporto di conto corrente e interessi.
Richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente in tema di interessi.
Richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente in tema di interessi moratori e conseguenze dell'inadempimento.
Richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente in tema di forma e trasparenza dei contratti bancari.
Richiamati tra le norme invocate dalla parte ricorrente in relazione all'accertamento del passivo fallimentare.
Richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente con riferimento alla rilevabilità d'ufficio delle nullità.
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio le questioni rilevate d'ufficio quando siano questioni di fatto o miste di fatto e diritto; la violazione determina nullità della decisione se la parte indica le difese che avrebbe potuto svolgere.
art. 11 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 1421 c.c., senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
Richiamato nel ragionamento del giudice di merito sulla nozione di messa a disposizione delle somme nel mutuo; la Corte non nega la rilevanza del principio, ma censura il mancato contraddittorio sulla questione fattuale sottesa.
Richiamato nei motivi e nella ricostruzione del mutuo, in relazione alla consegna o messa a disposizione del denaro.
Richiamato tra le norme invocate in tema di mutuo.
Richiamato tra le norme invocate in tema di mutuo.
Richiamato tra le norme invocate in tema di mutuo.
Richiamato tra le norme invocate in tema di mutuo.
Richiamato tra le norme invocate sulla struttura del contratto.
Richiamato tra le norme invocate sui requisiti del contratto.
Richiamato tra le norme invocate per la nullità del contratto di mutuo e della garanzia.
Richiamato tra le norme invocate nel quinto motivo, senza autonoma elaborazione nel provvedimento.
Richiamato tra le norme invocate per l'interpretazione del contratto.
Richiamato tra le norme invocate per l'interpretazione del contratto.
Richiamato nel sesto motivo in tema di iscrizione ipotecaria.
Richiamato nel sesto motivo in tema di accessorietà e opponibilità dell'ipoteca.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato con riferimento all'istanza di correzione della motivazione proposta nel controricorso.
Massime di principio
- In sede di verifica del passivo fallimentare, la mancanza di data certa del contratto rende inopponibili al fallimento le clausole negoziali che regolano il rapporto, ma non impedisce l'ammissione del credito in linea capitale se la sua esistenza sia comunque provata aliunde.
- La clausola di un contratto bancario privo di data certa non può essere opposta al fallimento per fondare pretese ulteriori rispetto a quelle che risultino autonomamente provate, come gli interessi ultralegali.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una questione mista di fatto e diritto, deve previamente attivare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., se la questione non è meramente giuridica ma richiede accertamenti fattuali o difese ulteriori.
- La nullità per violazione del contraddittorio sussiste solo se la parte indica in concreto quali difese o allegazioni probatorie avrebbe potuto svolgere se la questione fosse stata preventivamente sottoposta al dibattito processuale.
- Nel mutuo, la questione della effettiva messa a disposizione della somma non può essere decisa d'ufficio senza previa interlocuzione delle parti quando l'accertamento dipende da modalità concrete di esecuzione dell'operazione.
- Se un capo della decisione impugnata è travolto da una questione pregiudiziale rimessa al contraddittorio delle parti, restano assorbite le ulteriori censure che dipendano da quel medesimo accertamento.
- Un'istanza di correzione della motivazione non si trasforma in ricorso incidentale se non contiene una domanda di cassazione del provvedimento impugnato.
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