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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17655/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto l'accertamento negativo del credito portato da una cartella di pagamento di importo pari a euro 69.619, emessa dall'Agente della riscossione per conto di un Ministero. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo difettare l'interesse ad agire in accertamento negativo del credito iscritto a ruolo in presenza di regolare notificazione della cartella; la Corte d'appello aveva confermato la decisione e condannato l'attrice alle spese. In cassazione è stato proposto un solo motivo, centrato sulla statuizione sulle spese: si deduceva che la mancata compensazione fosse ingiustificata, invocando il preteso mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti e sostenendo che le spese dovessero essere compensate o ridotte al minimo. La ricorrente lamentava anche, in via correlata, l'entità della liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto superflua ogni rinnovazione della notificazione alle amministrazioni intimate, poiché il ricorso era prima facie inammissibile. Nel merito della censura sulle spese, ha affermato che la doglianza non superava il filtro di cui all'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia motivato sul mancato esercizio di tale facoltà; inoltre, la critica sulla quantificazione era generica e non deduceva la violazione dei parametri minimi. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio; la Corte evidenzia che, in presenza di ricorso prima facie inammissibile, non è necessario disporre attività processuali superflue.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    sono evocati a fondamento del potere-dovere del giudice di evitare formalità e attività inutili che ostacolino la ragionevole durata del processo.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    costituisce il filtro di inammissibilità superato dalla censura, perché la questione sulle spese è risolta da un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato solo nel riferimento al motivo di ricorso, che tuttavia viene ritenuto inammissibile.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie inammissibile, la Corte può prescindere dalla rinnovazione della notificazione o dall'integrazione del contraddittorio, se tali attività si tradurrebbero in un inutile aggravio e in una dilazione non giustificata del processo.
  • La statuizione sulle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: il mancato esercizio della facoltà di compensazione non è di regola censurabile in cassazione, neppure per difetto di motivazione sul punto, se la decisione si colloca nel solco di un orientamento consolidato.
  • La doglianza sulla liquidazione delle spese è inammissibile quando resta generica e non deduce la violazione dei parametri minimi o di specifiche regole di determinazione del compenso.
  • Il filtro di cui all'art. 360-bis c.p.c. preclude il ricorso che si limiti a contestare una questione già risolta in modo stabile dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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