Cassazione Civile, Ordinanza n. 22576/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile sia per mancato deposito della procura speciale ex art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c., sia per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, dichiarando che la decisione impugnata era stata notificata loro via PEC e depositando solo la copia autentica della sentenza con attestazione di conformità, ma non anche la relata di notificazione. La Corte rileva inoltre che non era stata depositata la procura speciale asseritamente conferita con atto separato. Il ricorso è stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza di appello. I ricorrenti non hanno quindi assolto agli oneri di deposito richiesti dall'art. 369 c.p.c. per dimostrare la tempestività dell'impugnazione nel termine breve.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.
La mancata produzione della procura speciale conferita con atto separato determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza con la relativa relata; in difetto, il ricorso è improcedibile se la relata non è prodotta neppure dalla controparte o non è nel fascicolo d'ufficio.
Il deposito degli atti e documenti rilevanti deve avvenire nei termini previsti per il giudizio di cassazione, a pena di improcedibilità nei casi tipizzati.
Se la sentenza è stata notificata, opera il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
In assenza di allegazione della notificazione della sentenza, si considera applicabile il termine lungo per l'impugnazione.
La produzione della relata di notificazione può avvenire anche nei modi consentiti da questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, perché solo così il giudice può verificare la tempestività dell'impugnazione nel termine breve.
- La mancata produzione della relata di notificazione non è sanata dal mero riconoscimento di tale notificazione da parte del controricorrente, poiché il vizio è rilevabile d'ufficio e l'onere documentale resta a carico del ricorrente.
- La mancata produzione della procura speciale, ove conferita in atto separato e necessaria per il ricorso per cassazione, comporta improcedibilità del ricorso.
- Se il ricorrente allega la notificazione della sentenza impugnata, il controllo sulla tempestività si svolge con riferimento al termine breve di impugnazione; in mancanza di tale allegazione opera il termine lungo.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata anche quando il ricorso sia stato proposto oltre il termine breve e il ricorrente non abbia depositato la documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c.
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