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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28752/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso su richiesta della cessionaria di crediti derivanti da forniture. Nel giudizio di merito la debitrice sosteneva che la cessione del credito non le fosse stata notificata e che, perciò, il pagamento effettuato alla cedente fosse liberatorio. In tale contesto aveva anche proposto querela di falso contro l'avviso di ricevimento della raccomandata indicata come contenente la notifica della cessione. Il Tribunale aveva dichiarato la falsità della sottoscrizione nell'ambito della querela di falso; tale decisione era stata impugnata e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato sospeso dal Tribunale ex art. 337, comma 2, c.p.c. per la rilevanza pregiudiziale dell'appello sulla querela di falso. Con regolamento di competenza la ricorrente ha contestato la sospensione, deducendo che il provvedimento non motivava adeguatamente sulla contendibilità della decisione pregiudiziale e che, essendo la sentenza sul falso ancora sub iudice, il giudice del merito avrebbe dovuto spiegare perché non intendesse riconoscerle autorità; inoltre rilevava che la sentenza sul falso era stata resa dallo stesso magistrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la querela di falso esiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza riconducibile all'area della sospensione necessaria; poiché la sentenza sulla querela di falso non era ancora passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato disposta dal Tribunale non era sindacabile nei termini prospettati dalla ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa delle intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    È richiamato come rimedio per impugnare l'ordinanza di sospensione mediante regolamento di competenza.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Consente la sospensione facoltativa del processo quando la decisione dipenda dall'esito di altro giudizio pendente e non ancora coperto da giudicato.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione obbligatoria non ricorre quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche disposizioni normative.

  • art. 297 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, se la sospensione ex art. 295 non è obbligatoria, può essere chiesta la prosecuzione.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    È indicato come disciplina applicabile nel caso di eventuale conflitto tra giudicati.

  • art. 225, comma 2, c.p.c.

    È evocato per qualificare il rapporto tra processo di falso e causa di merito come pregiudizialità-dipendenza tipica.

  • art. 313 c.p.c.

    È richiamato quale norma che prevede la sospensione impropria del processo in caso di querela di falso.

  • art. 355 c.p.c.

    È richiamato, insieme all'art. 313 c.p.c., quale ipotesi di sospensione impropria con prosecuzione del giudizio in sede diversa.

  • art. 363, terzo comma, c.p.c.

    È menzionato per il principio di diritto enunciato nell'interesse della legge in tema di sospensione per pregiudizialità necessaria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato solo per il momento processuale in cui è stata proposta la querela di falso.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta facoltativamente ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La querela di falso incide sulla causa di merito con un rapporto di pregiudizialità riconosciuto dall'ordinamento; una volta definito il giudizio sul falso, il processo principale può riprendere, salvo che la pendenza dell'impugnazione sulla decisione di falso giustifichi la sospensione facoltativa.
  • Il sindacato di legittimità sull'ordinanza di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è limitato alla verifica dell'esistenza del rapporto di pregiudizialità e della presenza di una motivazione non meramente apparente sull'esercizio del potere discrezionale.
  • In presenza di una sentenza non definitiva sulla causa pregiudicante, il rischio di conflitto tra giudicati può giustificare la sospensione del processo dipendente senza che sia necessario attendere il passaggio in giudicato della decisione pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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