Cassazione Civile, Ordinanza n. 30110/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I creditori avevano promosso espropriazione presso terzi sui crediti del proprio debitore verso una società terza pignorata. A seguito della dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c., il giudice dell’esecuzione aveva qualificato la dichiarazione come negativa, rigettato l’istanza di accertamento ex art. 549 c.p.c. ed estinto il processo esecutivo. I creditori avevano quindi proposto impugnazione qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., chiedendo tra l’altro la nullità del procedimento, la nullità dell’ordinanza e la retrocessione alla fase ex art. 549 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione non fosse negativa e che il rapporto di lavoro del debitore con il terzo fosse ancora in corso, con possibili crediti futuri. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sedici motivi, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminarli perché la causa era affetta da un vizio processuale radicale: l’opposizione esecutiva successiva all’inizio dell’esecuzione non poteva essere introdotta direttamente con citazione, dovendo invece essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione nel rispetto della necessaria bifasicità del rito.
La decisione
La Corte ha rilevato che l’opposizione agli atti esecutivi era stata introdotta in modo improprio con atto di citazione, senza la necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione. Ha quindi dichiarato improponibile la domanda di merito e, per tale ragione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per la dichiarazione del terzo pignorato nell’espropriazione presso terzi
norma richiamata per l’istanza di accertamento del credito del terzo pignorato
l’opposizione agli atti esecutivi successiva all’inizio dell’esecuzione deve essere proposta nel rispetto del rito previsto, con preventiva fase sommaria
consente la cassazione senza rinvio quando la domanda di merito è improponibile
base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità o definizione sfavorevole del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato
artt. 615, comma 2, 618 e 619 c.p.c.
richiamati nel principio della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione
Massime di principio
- L’opposizione esecutiva proposta dopo l’inizio dell’esecuzione deve rispettare il modello legale della necessaria bifasicità: prima la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, poi eventualmente la cognizione piena.
- Se l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione è introdotta direttamente con citazione, senza ricorso al giudice dell’esecuzione, l’atto introduttivo è nullo e la domanda di merito è improponibile, salvo sanatoria nei limiti consentiti.
- Quando il vizio processuale comporta improponibilità della domanda, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata, non essendo necessario riesaminare i motivi di merito.
- Nelle opposizioni esecutive, l’osservanza del rito non tutela solo le parti del singolo giudizio, ma anche esigenze pubblicistiche di regolarità, economia processuale ed efficienza dell’esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30024/2024 del 21/11/2024
- ordinanza_civile · 21 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30025/2024 del 21/11/2024
- ordinanza_civile · 21 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30031/2024 del 21/11/2024
- ordinanza_civile · 21 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30036/2024 del 21/11/2024
- ordinanza_civile · 21 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30039/2024 del 21/11/2024
- ordinanza_civile · 21 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30040/2024 del 21/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →