Cassazione Civile, Ordinanza n. 01925/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da un contribuente contro un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per mancato pagamento del canone/tributo RAI per l'anno 2013. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ritenendo prescritta la pretesa dopo la notifica della cartella avvenuta nel 2014. L'agente della riscossione aveva proposto appello, reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione; il tribunale aveva dichiarato l'impugnazione improcedibile e inammissibile, sia perché la sentenza del giudice di pace sarebbe stata inappellabile per il valore della causa, sia per asserita carenza di specificità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 339, commi 2 e 3, e 113, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'appello era consentito perché censurava un vizio processuale, cioè il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione; 2) violazione degli artt. 339, comma 3, e 342 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di ancoraggio al parametro normativo e di specificità. La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi ma ha comunque rigettato il ricorso, correggendo la motivazione: l'appello era ammissibile, ma infondato, perché la giurisdizione spettava al giudice ordinario; infatti, trattandosi di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, la controversia rientrava tra quelle devolute all'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973, e dei successivi arresti delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha affermato preliminarmente che l'ordinanza del tribunale, pur formalmente resa come ordinanza, era impugnabile per cassazione perché aveva deciso in modo definitivo una questione processuale sull'ammissibilità dell'appello, con valore sostanzialmente decisorio. Ha poi riconosciuto che l'appello dell'agente della riscossione era ammissibile, poiché investiva il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ipotesi per la quale l'art. 339, comma 3, c.p.c. consente l'impugnazione. Ha anche precisato che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, essendo sufficiente una chiara individuazione delle censure. Tuttavia, nel merito, l'appello era infondato: la controversia sulla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella spettava al giudice ordinario ed era correttamente devoluta all'opposizione ex art. 615 c.p.c. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso, senza statuire sulle spese per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
La prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella è fatta valere con opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario.
L'appello è ammesso nelle ipotesi previste dal terzo comma, anche quando viene dedotto un vizio processuale come il difetto di giurisdizione; non è escluso dalla regola di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace nei limiti di valore quando ricorre una delle eccezioni previste dalla norma.
L'atto di appello deve indicare in modo chiaro le questioni e i punti contestati e le relative doglianze, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla decisione del giudice di pace secondo equità, ma non risulta decisivo nel dispositivo finale.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile per cassazione quando, in realtà, decide una questione processuale a monte del merito e ha carattere definitivo.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata per economia processuale, anche con riguardo a errori processuali, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La questione è trattabile dalla sezione semplice perché sulla regola di riparto della giurisdizione si erano già pronunciate le Sezioni Unite.
d.P.R. 602/1973, art. 57, comma 1, lett. a)
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha comportato che le controversie sui fatti estintivi della pretesa tributaria successivi alla notifica della cartella appartengano al giudice ordinario.
Richiamato per l'assetto dell'art. 339 c.p.c. dopo la riforma del 2006.
d.l. 83/2012 conv. con modif. in l. 134/2012
Richiamato quale fonte del testo vigente degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Massime di principio
- L'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello per ragioni processuali, oltre il proprio ambito tipico di filtro sul merito, ha natura sostanzialmente decisoria ed è quindi ricorribile per cassazione.
- L'appello contro la sentenza del giudice di pace è ammissibile quando censura il rigetto di un'eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di ipotesi espressamente consentita dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
- Nel testo vigente dell'art. 342 c.p.c., l'appello è inammissibile solo se manca una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze; non sono richieste formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
- Le controversie relative a fatti estintivi della pretesa tributaria verificatisi dopo la notifica della cartella di pagamento, compresa la prescrizione sopravvenuta, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e si propongono con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata per ragioni di economia processuale quando l'errore riguarda la qualificazione processuale della questione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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