Cassazione Civile, Ordinanza n. 28591/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società fornitrice aveva agito per ottenere il pagamento del saldo di una fornitura di 4.000 teli mare destinati a una campagna pubblicitaria. La committente convenuta aveva negato un rapporto contrattuale diretto con la fornitrice, sostenendo di avere stipulato l’operazione con una diversa società incaricata dell’ideazione e organizzazione del prodotto e della fornitura, e quindi aveva contestato la propria legittimazione passiva. Il tribunale aveva riconosciuto in parte il credito della fornitrice nei confronti della committente e, per altra parte, della terza chiamata. In appello la decisione era stata riformata, con esclusione di ogni obbligo della committente verso la fornitrice. In cassazione la fornitrice ha proposto due motivi strettamente connessi: con il primo ha denunciato l’erronea qualificazione del rapporto tra committente e società intermediaria come appalto, anziché come mediazione/procacciamento d’affari, lamentando omesso esame di documenti dai quali emergerebbe l’assenza dei requisiti dell’appalto e la presenza di un mero ruolo di intermediazione; con il secondo ha censurato la qualificazione del rapporto tra intermediaria e fornitrice come subappalto, sostenendo ancora che i documenti dimostrassero solo un’attività di intermediazione, senza corrispettivo diretto tra appaltatore e subappaltatore. La ricorrente ha quindi sostenuto che, se correttamente qualificati i rapporti, sarebbe emerso un vincolo diretto con la committente o comunque la non configurabilità del subappalto come accertato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato l’accertamento del giudice d’appello secondo cui il contratto per la fornitura era stato concluso tra la committente e la società intermediaria al momento dell’accettazione del preventivo, e che tale rapporto era qualificabile come appalto per l’ideazione e fornitura dei teli. Ha inoltre ritenuto non provato un rapporto contrattuale diretto tra la fornitrice ricorrente e la committente, con conseguente difetto di legittimazione della fornitrice a pretendere il pagamento dalla committente. La Corte ha richiamato il principio per cui il consenso del committente all’esecuzione in subappalto legittima soltanto il ricorso a tale modalità esecutiva, ma non instaura un rapporto diretto tra committente e subappaltatore. Poiché la doglianza mirava a una diversa ricostruzione in fatto delle risultanze probatorie, il giudizio del merito non era censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato ai fini della qualificazione del rapporto come appalto; la Corte conferma che la qualificazione del rapporto dipende dagli elementi fattuali accertati dal giudice di merito
il consenso del committente all’esecuzione in subappalto rende legittimo il ricorso a tale modalità esecutiva, ma non crea di per sé un rapporto diretto tra committente e subappaltatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto contrattuale spetta al giudice di merito sulla base delle risultanze documentali e fattuali, e in cassazione non è censurabile una diversa ricostruzione del fatto se non nei limiti del vizio di legittimità consentito.
- Il consenso del committente all’esecuzione dell’opera in subappalto non comporta, di per sé, la nascita di un rapporto obbligatorio diretto tra committente e subappaltatore: il subappaltatore resta creditore dell’appaltatore salvo diversi accordi.
- In assenza di prova di un rapporto contrattuale diretto, il soggetto che abbia eseguito la prestazione tramite un intermediario o subappaltatore non può rivolgere la domanda di pagamento direttamente al committente.
- Le contestazioni volte a sostituire l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito con una diversa lettura del materiale istruttorio non integrano un motivo idoneo di ricorso per cassazione, quando mirano soltanto a un riesame del fatto.
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