Cassazione Penale, Ordinanza n. 22758/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle censure già formulate in appello e privo di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una violazione del codice della strada, deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare, ha sostenuto che, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del rinvio di un'udienza per impedimento a comparire dovuto alla sua sottoposizione alla detenzione domiciliare, sarebbe stato emesso il solo ordine di traduzione senza rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 420-ter c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già dedotte in secondo grado e già motivatamente respinte.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.
richiamato dal ricorrente in relazione alla rinnovazione dell'avviso dopo il rinvio dell'udienza per impedimento a comparire dell'imputato.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.
è la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata e non può limitarsi a riprodurre le censure già svolte in appello se queste sono state specificamente confutate dal giudice di merito.
- La mera reiterazione dei motivi di appello, senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, integra difetto di specificità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La deduzione in cassazione di una presunta carenza o illogicità motivazionale è inammissibile quando non si confronta con gli argomenti effettivamente posti a base della decisione di secondo grado.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →