Cassazione Civile, Ordinanza n. 23776/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società, con recupero di costi e IVA per acquisti di autovetture ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti, oltre ai riflessi IRPEF in capo ai soci della precedente forma societaria. Dopo un primo accoglimento dei ricorsi in CTP e un successivo rigetto in CTR, la Corte di cassazione aveva già cassato la precedente decisione con ordinanza di rinvio. Nel giudizio di rinvio la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio solo per IVA e sanzioni, confermando il resto. La società ricorreva allora per cassazione con due motivi: con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse frainteso il contenuto dell’ordinanza di rinvio e omesso di applicare il principio di diritto già enunciato; con il primo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR verificato se l’Ufficio avesse provato, anche per presunzioni, la carenza di struttura personale e strumentale del soggetto interposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può considerare già svolto dal giudice di legittimità il compito di nuova valutazione dei fatti. La CTR, invece, aveva erroneamente ritenuto che la verifica del tenore degli elementi di prova sulla carenza organizzativa del soggetto interposto fosse già stata compiuta dalla Cassazione, mentre il precedente di legittimità si era limitato a chiarire la ripartizione dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame di fatto secondo i principi enunciati. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
è il vizio dedotto per contestare l’erronea applicazione, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto fissato in sede rescindente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
è il vizio dedotto per censurare la mancata valutazione di un fatto decisivo relativo alla prova della fittizietà soggettiva delle operazioni
richiamato con riferimento agli avvisi notificati ai soci per l’IRPEF conseguente
IVA
recupero IVA e sanzioni conseguenti
la detrazione IVA è negabile se il contribuente non prova la propria buona fede nelle operazioni soggettivamente inesistenti
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e, se la cassazione è avvenuta per violazione di legge, non può rimettere in discussione fatti già acquisiti o ritenere che la Corte di legittimità abbia già svolto la valutazione di merito demandata al rinvio.
- Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando che il soggetto fatturante è privo di adeguata struttura personale e strumentale per eseguire la prestazione; da tale elemento può desumersi la consapevolezza del cessionario.
- Una volta dimostrata dall’Ufficio la carenza organizzativa del soggetto interposto, spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria buona fede e dell’incolpevole affidamento sulla reale provenienza del bene o della prestazione.
- Se il contribuente non prova di non conoscere che il fornitore effettivo era diverso dal fatturante, deve essere negato il diritto alla detrazione dell’IVA versata.
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