Cassazione Civile, Ordinanza n. 19421/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di liquidazione per carenza di motivazione e per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato documentazione relativa all'istanza di definizione agevolata presentata dai contribuenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. La stessa Agenzia ha dato atto dell'accesso dei contribuenti alla definizione agevolata, della regolarità dell'istanza e del versamento degli importi dovuti, concludendo per l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e risultando perfezionata la procedura di definizione agevolata, il processo doveva essere dichiarato estinto. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussisteva l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, perché la relativa previsione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. In dispositivo la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della controversia, se perfezionata e non seguita da istanza di trattazione nei termini, comporta l'estinzione del processo; il diniego va notificato entro il termine previsto e, in mancanza di istanza di trattazione, il giudizio è dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio; la disposizione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la procedura di definizione agevolata della controversia tributaria e nessuna parte chiede la trattazione entro il termine previsto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La causa estintiva derivante dalla definizione agevolata opera anche in sede di legittimità, una volta verificata la regolarità dell'istanza e del pagamento delle somme dovute.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, perciò non può essere esteso ai casi di estinzione del processo che non siano riconducibili a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa o statuizione adottata dalla Corte nei limiti consentiti.
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