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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31787/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

All'imputata era contestato il reato previsto dall'art. 7, commi 2 e 4, del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per avere omesso, dopo l'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza, di comunicare che un componente del proprio nucleo familiare era stato sottoposto più volte ad arresti, percependo indebitamente euro 19.645,85 tra febbraio 2020 e luglio 2021. Il Tribunale l'aveva assolta ritenendo che il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato. A seguito dell'appello del pubblico ministero, la Corte d'appello l'aveva dichiarata responsabile e condannata alla pena di dieci mesi di reclusione. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il vizio della motivazione, sostenendo che l'omessa comunicazione dello stato detentivo o dell'applicazione di arresti domiciliari a un componente del nucleo familiare non rientrasse tra le informazioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, richiamando il principio secondo cui la sospensione automatica del beneficio prevista dall'art. 7-ter esclude la rilevanza penale dell'omessa comunicazione della misura cautelare personale applicata al beneficiario o al richiedente. Ha inoltre sostenuto che tale principio dovesse valere anche quando la misura riguardasse un componente del nucleo familiare, poiché il beneficio è riferito al nucleo. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per le medesime ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Ha precisato che l'omessa segnalazione dello stato detentivo del beneficiario o del richiedente, quando la misura cautelare determina la sospensione automatica del beneficio ai sensi dell'art. 7-ter, non integra di per sé il reato di cui all'art. 7, comma 2, perché non riguarda un'informazione rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Tuttavia, l'arresto o lo stato detentivo di un componente del nucleo familiare può incidere sulla composizione del nucleo e sul parametro della scala di equivalenza, determinando una riduzione o, in ipotesi, il venir meno del beneficio. L'omessa comunicazione può quindi assumere rilevanza penale se l'informazione taciuta incide concretamente sull'esistenza o sulla misura della prestazione. Il giudice del rinvio dovrà verificare tale concreta incidenza, anche considerando l'eventuale intervallo temporale tra il fatto da comunicare e la sospensione automatica del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 2 e 4, d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019

    La norma sanziona penalmente l'omessa comunicazione di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza; la rilevanza dell'omissione richiede che l'informazione taciuta incida effettivamente sul beneficio o sulla sua misura.

  • art. 7-ter, comma 1, d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019

    La sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di una misura cautelare personale al beneficiario o al richiedente esclude, per tale specifica circostanza, la rilevanza penale dell'omessa comunicazione, in quanto l'informazione non rientra tra quelle rilevanti ai fini della revoca o della riduzione.

  • art. 3, comma 13, d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019

    Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.

    Lo stato detentivo, il ricovero a carico dello Stato o la sottoposizione a misura cautelare di un componente del nucleo può incidere sul parametro della scala di equivalenza e quindi sulla misura del beneficio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È richiamato quale disposizione posta a fondamento della denuncia del vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 318, l. n. 197/2022

    È richiamato per affermare l'applicabilità delle sanzioni penali dell'art. 7 ai fatti commessi entro il termine finale di efficacia della relativa disciplina.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione dell'applicazione di una misura cautelare personale al beneficiario o al richiedente il reddito di cittadinanza non integra di per sé il reato previsto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019 quando l'art. 7-ter prevede la sospensione automatica del beneficio, perché tale informazione non è rilevante ai fini della revoca o della riduzione della prestazione.
  • L'omessa comunicazione dello stato detentivo o dell'applicazione di una misura cautelare a un componente del nucleo familiare può integrare il reato previsto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019 quando la circostanza incide sulla composizione del nucleo o sul parametro della scala di equivalenza e, conseguentemente, sull'esistenza o sulla misura del beneficio.
  • Per affermare la rilevanza penale dell'omessa comunicazione occorre verificare in concreto che l'informazione taciuta rientri tra quelle dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio; non è sufficiente la mera esistenza dello stato detentivo o della misura cautelare.
  • Nel valutare la rilevanza dell'omissione occorre considerare anche l'eventuale intervallo temporale tra il verificarsi della circostanza da comunicare e la sospensione automatica del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAbuso d'ufficioImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

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