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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17017/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, da parte di un comune, di alcuni terreni privati destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, poi effettivamente costruiti da una cooperativa subentrata all'originario soggetto attuatore. Il proprietario ha agito chiedendo in via principale la restituzione dei fondi e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. In appello la corte territoriale ha ritenuto non restituibili due particelle, applicando l'art. 3 della l. n. 458 del 1988, e ha condannato al risarcimento la cooperativa e, per una parte, anche il comune. Il ricorso per cassazione ha dedotto: motivazione apparente sulla mancata restituzione dei terreni; violazione dell'art. 3 l. 458/1988 perché tale norma non sarebbe applicabile in assenza di valida dichiarazione di pubblica utilità; omesso esame del fatto decisivo costituito proprio dalla mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità; motivazione apparente sulla legittimazione passiva in relazione alle domande risarcitorie; violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. in tema di responsabilità solidale degli enti convenuti e di estensione della domanda al terzo chiamato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il quarto motivo, ritenendoli infondati perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, era percepibile e non apparente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare preliminarmente se ricorresse una valida e efficace dichiarazione di pubblica utilità e, soprattutto, che l'art. 3 della l. n. 458 del 1988 non può più essere letto come norma che consenta la non restituzione del bene in presenza di occupazione illegittima, dovendo essere reinterpretato alla luce dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e per giudicato interno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, che dovrà riesaminare la domanda restitutoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento decisionale; non è necessaria la confutazione espressa di tutte le tesi non accolte.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Vengono richiamati i diversi vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 3, comma 1, l. n. 458/1988

    La norma, originariamente riferita alle aree utilizzate per edilizia residenziale pubblica, non può essere intesa come fonte di un acquisto autoritativo del bene in capo all'amministrazione; va reinterpretata in coerenza con i principi costituzionali e convenzionali, escludendo il divieto di restituzione come effetto acquisitivo automatico.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato quale base della domanda risarcitoria per fatto illecito da occupazione illegittima.

  • art. 2055 c.c.

    È richiamato in relazione alla pretesa responsabilità solidale tra i convenuti per il danno da occupazione illegittima.

  • art. 42 Cost.

    È utilizzato come parametro per escludere letture della disciplina che comportino acquisizioni di fatto del bene senza formale espropriazione.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato nel contesto del possibile contrasto della disciplina interna con la CEDU.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU

    La Corte ribadisce che l'espropriazione deve avvenire in forma legittima; l'illecito spossessamento non determina acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È evocato per l'applicazione temporale della legge nel tempo, trattandosi di fattispecie anteriori al T.U. espropri.

  • art. 58 D.P.R. n. 327/2001

    È richiamato come norma abrogativa della l. n. 458/1988, con sopravvivenza della disciplina solo per fattispecie pregresse.

  • art. 57 D.P.R. n. 327/2001

    È richiamato per la persistenza temporale della disciplina previgente per le fattispecie anteriori all'entrata in vigore del T.U. espropri.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente sviluppato, ma il tema probatorio emerge nella ricostruzione dei fatti e delle allegazioni sul titolo e sulla dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 38, comma 2, l. n. 865/1971

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla durata del piano di zona e alla scadenza della sua efficacia.

  • art. 13 l. n. 2359/1865

    È menzionato in relazione alla verifica dell'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001

    È richiamato come possibile strumento di acquisizione coattiva sanante, non intervenuto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi all'occupazione illegittima di beni privati per opere di edilizia residenziale pubblica, il giudice deve verificare in via preliminare la sussistenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, se tale dato è decisivo per la qualificazione della fattispecie e per gli effetti restitutori.
  • L'art. 3, comma 1, della l. n. 458 del 1988 non può essere letto come norma che attribuisce automaticamente all'amministrazione la proprietà del bene trasformato; la disposizione va coordinata con l'art. 42 Cost. e con l'art. 1 Prot. add. CEDU, escludendo effetti acquisitivi di fatto in assenza di formale procedimento espropriativo legittimo.
  • Nell'occupazione illegittima di un fondo, l'illecito ha natura permanente e si arresta soltanto con la restituzione, con un accordo transattivo, con l'usucapione o con la rinuncia del proprietario al diritto, anche mediante scelta per il risarcimento per equivalente; non basta la sola irreversibile trasformazione del suolo per determinare l'acquisto della proprietà da parte dell'ente o del soggetto attuatore.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento delle parti, essendo sufficiente un ragionamento coerente e intellegibile.
  • Le censure nuove in cassazione o coperte da giudicato interno sono inammissibili, anche se inserite nel contesto di doglianze più ampie sulla responsabilità solidale o sull'estensione della domanda al terzo chiamato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàNesso di causalità

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