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Sentenza

Sentenza n. 4148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, n. 641 del 17 aprile 2023, resa inter partes, in materia di annullamento in autotutela del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

Giustizia amministrativa202305791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo quattro motivi d’appello. In primo luogo hanno contestato la ricostruzione dei presupposti dell’acquisizione sanante, sostenendo che non fossero configurabili né l’usucapione né la dicatio ad patriam e che l’area non fosse stata validamente destinata all’uso pubblico. Hanno inoltre dedotto violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione, erronea presupposizione, travisamento e carenza istruttoria, assumendo che l’annullamento in autotutela non individuasse un concreto interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità. È stata contestata anche l’affermazione secondo cui l’acquisizione sanante avrebbe potuto comportare un esborso pubblico per il risarcimento dell’occupazione illegittima. Infine, gli appellanti hanno sostenuto l’irrevocabilità o comunque la non rimovibilità del provvedimento di acquisizione sanante, richiamando gli artt. 46 e 48 d.P.R. 327/2001. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione per accertare la natura dei lavori eseguiti dal Comune sulla piazza, in particolare se si trattasse di trasformazione del bene oppure di mera manutenzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che il Comune e il TAR non avevano sostenuto l’acquisto della proprietà per usucapione, ma la preesistenza di una servitù di uso pubblico, derivante dalla dicatio ad patriam o comunque acquisita per usucapione; tale ricostruzione era funzionale a dimostrare l’assenza di un’occupazione illegittima, presupposto indispensabile dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Le contestazioni degli appellanti sulla decorrenza del termine dell’usucapione e sugli elementi della dicatio ad patriam non incidevano quindi sul nucleo decisorio, fondato sull’insussistenza dei presupposti dell’acquisizione sanante. La verificazione ha accertato che gli interventi di riqualificazione della piazza erano riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria e non avevano comportato una trasformazione dell’organismo edilizio o una modifica radicale del bene. Ne consegue che non sussisteva un pubblico interesse all’acquisizione della proprietà ai sensi dell’art. 42-bis e che il precedente decreto era illegittimo per mancanza dell’occupazione illegittima e dell’indebita utilizzazione dell’area. È stata ritenuta sussistente anche la ragione di interesse pubblico posta a fondamento dell’autotutela, considerando il possibile obbligo risarcitorio conseguente a un’occupazione illegittima, tanto più che i proprietari avevano richiesto in altra sede il risarcimento dei danni da occupazione illegittima. La deliberazione della Commissione straordinaria favorevole al ricorso all’art. 42-bis non incideva sulla competenza del dirigente comunale che aveva adottato l’annullamento in autotutela. È stato infine respinto il motivo sull’irrevocabilità dell’acquisizione sanante, poiché al momento dell’annullamento non era ancora stato liquidato né pagato l’indennizzo e il trasferimento della proprietà era sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento. Le spese del grado sono state compensate; il compenso del verificatore, pari a euro 3.928,79, è stato posto a carico degli appellanti soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    indebita utilizzazione dell'area

    L'acquisizione sanante presuppone un'occupazione illegittima e un'effettiva trasformazione o indebita utilizzazione dell'area; non è giustificata quando gli interventi eseguiti dall'amministrazione costituiscano mera manutenzione ordinaria o straordinaria.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'amministrazione può annullare d'ufficio un precedente provvedimento illegittimo quando sussistano le condizioni previste dalla norma e un interesse pubblico concreto alla rimozione; nel caso concreto tale interesse è stato ravvisato anche nell'esigenza di evitare gli effetti economici connessi a un'acquisizione sanante priva dei presupposti.

  • art. 46 d.P.R. 327/2001

    La disposizione è stata richiamata dagli appellanti a sostegno della pretesa irrevocabilità del provvedimento di acquisizione sanante, tesi respinta dal giudice.

  • art. 48 d.P.R. 327/2001

    La disposizione è stata richiamata dagli appellanti a sostegno della pretesa irrevocabilità del provvedimento di acquisizione sanante, tesi respinta dal giudice.

  • art. 63 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alle richieste istruttorie di acquisizione documentale; il giudizio è stato definito anche sulla base della verificazione disposta dal Consiglio di Stato.

  • art. 66 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la disposizione della verificazione tecnica sulla natura dei lavori eseguiti sull'area.

Massime di principio

  • L'acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 richiede la sussistenza di un'occupazione illegittima e di un'effettiva indebita utilizzazione o trasformazione del bene; la mera esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria non integra, di per sé, tale presupposto.
  • La verifica della legittimità di un provvedimento di acquisizione sanante può richiedere l'accertamento tecnico della natura concreta degli interventi eseguiti sull'area: quando tali interventi non abbiano trasformato l'organismo edilizio o modificato radicalmente il bene, viene meno il presupposto sostanziale dell'acquisizione.
  • La preesistenza di un uso pubblico del bene, derivante da dicatio ad patriam o da una servitù di uso pubblico acquisita per usucapione, esclude l'occupazione illegittima necessaria per l'acquisizione sanante; le relative contestazioni rilevano solo nella misura in cui incidano sull'effettiva sussistenza di tale uso pubblico.
  • L'annullamento d'ufficio di un provvedimento di acquisizione sanante illegittimo può essere sostenuto da un interesse pubblico concreto correlato al ripristino della legalità e all'evitamento degli oneri economici derivanti da un'acquisizione priva dei presupposti, inclusi i possibili obblighi risarcitori per occupazione illegittima.
  • Il provvedimento di acquisizione sanante non è ancora irreversibilmente produttivo del trasferimento della proprietà quando l'indennizzo non sia stato liquidato o pagato e il trasferimento sia espressamente sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteAutotutelaIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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