Cassazione Penale, Sentenza n. 47658/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano (14/12/2023) per presunta carenza della dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione. Il ricorrente deduceva che l'elezione di domicilio era già stata effettuata il 15/09/2023 presso il difensore e che non fosse richiesta una nuova elezione successiva alla sentenza, eccezione che viene prevista solo dall'art. 581, comma 1-quater, nel caso di giudizio celebrato in assenza dell'imputato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (udienza 18/04/2024) che stabilisce l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che tale norma richiede che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto, l'atto di appello non riportava né una nuova elezione né il richiamo specifico all'elezione già in atti; pertanto l'impugnazione è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione
La Corte ha interpretato la norma (con riferimento alla decisione delle Sezioni Unite) nel senso che non è sempre necessario depositare una nuova elezione di domicilio dopo la sentenza, ma è obbligatorio che l'atto di impugnazione indichi espressamente e specificamente la precedente elezione/dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo, così da rendere immediata l'individuazione del luogo per le notificazioni
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
norma richiamata nel testo come riferimento per il caso di giudizio celebrato in assenza dell'imputato
La disposizione richiede una diversa attenzione (e, nei casi previsti, espressa elezione successiva) quando il giudizio si è svolto in assenza dell'imputato; nel caso esaminato non operava il diverso regime salvo nei fatti di processo celebrato in assenza
abrogata la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, con efficacia dal 25 agosto 2024; tuttavia le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024
Pur essendo intervenuta abrogazione successiva, per le impugnazioni proposte entro il termine indicato continua ad applicarsi la disciplina previgente; quindi occorre verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto ai termini di efficacia della riforma
citato nel dispositivo per la condanna alle spese processuali
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024 si applicava l'art. 581, comma 1-ter: non è sempre necessario depositare una nuova elezione di domicilio dopo la sentenza, ma l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione o dichiarazione di domicilio e indicare la sua collocazione nel fascicolo processuale
- È onere dell'appellante (e del suo difensore) individuare chiaramente l'elezione o dichiarazione di domicilio valida per le notificazioni; la sola presenza di una procura o di una precedente elezione nel fascicolo non sostituisce il necessario richiamo nell'atto di impugnazione
- Se il giudizio è stato celebrato in assenza dell'imputato, operano disposizioni speciali (art. 581, comma 1-quater) che possono richiedere adempimenti diversi, incluso il deposito successivo di una nuova elezione di domicilio
- Dopo modifiche legislative che abrogano o alterano norme procedurali occorre sempre verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alla data di efficacia della riforma per stabilire quale disciplina si applichi
- Per evitare inammissibilità è buona prassi, quando si propone impugnazione, allegare copia della precedente dichiarazione/elezione di domicilio o, se vi è incertezza sulla sua individuazione in atti, depositare una nuova elezione specifica e aggiornata
- La cancelleria non ha l'onere di individuare autonomamente l'elezione di domicilio: la parte deve fornire gli elementi necessari per una individuazione immediata e inequivoca
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