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Sentenza

Sentenza del 28/02/2021 n. 1207 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Cessazione della materia del contendere - Soccombenza virtuale - Compensazione spese di lite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Dichiarazione di cessazione della materia del contendere in un'opposizione a procedimento esecutivo tributario e conseguente questione sulla pronuncia delle spese di lite: occorre decidere se adottare il criterio della soccombenza virtuale e se condannare l'agente della riscossione anche quando l'illegittimità dell'azione esecutiva sia imputabile all'ente creditore.

La decisione

Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha stabilito che la pronuncia sulle spese deve essere effettuata valutando la soccombenza virtuale. È stato affermato che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere non esclude la possibilità di condannare l'agente della riscossione anche se l'illegittimità dell'azione esecutiva è da ascrivere all'ente creditore, purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.; principio confermato con riferimento alla Cass. n. 15390/2018.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 46 co. 3

    La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese: bisogna valutare la soccombenza virtuale nel giudizio tributario per distribuire le spese in modo equo.

  • art. 92 c.p.c.

    Fornisce al giudice criteri di valutazione della condanna alle spese anche in situazioni particolari (es. cessazione della materia del contendere); implica una valutazione discrezionale della responsabilità processuale e della condotta delle parti, che può portare a condannare l'agente della riscossione se sussistono i presupposti di colpa o comportamento antigiuridico.

  • Cass. 15390/2018

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'agente della riscossione quando ricorrano i presupposti per attribuirgli la responsabilità, e che ribadisce l'applicazione della soccombenza virtuale per la distribuzione delle spese.

Massime di principio

  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non estingue il tema delle spese: il giudice deve valutare la soccombenza virtuale per decidere la ripartizione degli oneri processuali.
  • L'agente della riscossione può essere condannato alle spese anche se l'illegittimità dell'esecuzione è riconducibile all'ente creditore, ma occorre dimostrare i presupposti di responsabilità o di comportamento anomalo previsti dall'art. 92 c.p.c.
  • La decisione sulle spese è discrezionale e richiede un'analisi della condotta processuale e pre-processuale (p.es. comportamento dell'agente, controllo degli atti, tempestività delle attività), non basandosi soltanto sull'esito formale dell'opposizione.
  • In casi simili il ricorrente dovrebbe documentare specificamente la condotta dell'agente (errori procedurali, omissioni, attività esecutive irregolari) per ottenere la condanna e la liquidazione delle spese a suo favore.
  • Se l'opposizione viene accolta per ragioni imputabili all'ente creditore, ciò non determina automaticamente l'esonero dell'agente: il giudice valuta separatamente la responsabilità dell'agente rispetto a quella dell'ente creditore.
  • È opportuno nella comparsa/conclusioni invocare espressamente la soccombenza virtuale e motivare la richiesta di condanna alle spese in base all'art. 92 c.p.c., fornendo elementi di fatto e prova sulla condotta dell'agente della riscossione.

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