Sentenza del 01/03/2021 n. 1264 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Controllo automatico della dichiarazione - Contraddittorio preventivo - Non sussiste.(prima massima). Irap - Onere della prova - Provadell'assenza dell'elemento organizzativo - Contribuente - Sussiste. (secondamassima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
1) Impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati della dichiarazione senza previa comunicazione dell'avviso bonario ex art. 36-bis d.P.R. 600/73. 2) In tema di IRAP, contestazione dell'omesso versamento sulla base della dichiarazione e valutazione dell'onere della prova circa l'assenza dell'elemento dell'autonoma organizzazione quando il contribuente 'ritratta' la propria dichiarazione.
La decisione
1) La cartella di pagamento emessa dopo controlli automatizzati è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario quando nei fatti non emergono irregolarità interpretative nella dichiarazione: il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 trova applicazione solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, cosa che non ricorre nei controlli documentali ex art. 36-bis. (richiamo Cass. 3334/2019). 2) In ambito IRAP, se il contribuente ritratta la dichiarazione, grava su di lui l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria, ossia l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. (richiamo Cass. 6239/2020).
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973 art. 36-bis, comma 3
Consente controlli di tipo documentale sui dati contabili riportati in dichiarazione; tali controlli, quando non comportano margini interpretativi, non richiedono la preventiva comunicazione dell'avviso bonario.
l. 212/2000 art. 6, comma 5
Prevede il contraddittorio endoprocedimentale nei casi di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica ai controlli meramente documentali privi di necessità interpretativa.
Cass. sent. 3334/2019
Giurisprudenza richiamata per affermare la legittimità della cartella emessa dopo controllo automatico senza avviso bonario quando non sussistono irregolarità interpretative nella dichiarazione.
Cass. sent. 6239/2020
Giurisprudenza richiamata per stabilire che, in materia IRAP, il contribuente che ritratta la dichiarazione deve provare l'assenza del presupposto impositivo (autonoma organizzazione).
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati basati su riscontri documentali della dichiarazione, l'amministrazione non è obbligata a inviare l'avviso bonario se non emergono aspetti interpretativi o incertezze rilevanti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale (art. 6, l. 212/2000) scatta quando esistono dubbi su elementi sostanziali della dichiarazione che richiedono chiarimenti; non è previsto per controlli meramente formali/documentali senza margini interpretativi.
- In materia IRAP, se il contribuente modifica o ritratta la propria dichiarazione, grava su di lui l'onere probatorio di dimostrare l'assenza del presupposto (autonoma organizzazione): conservare e produrre documentazione probatoria specifica è fondamentale.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare in modo chiaro e preventivo l'assenza di strutture, personale, deleghe o costi riconducibili all'autonoma organizzazione per contrastare efficacemente la pretesa dell'amministrazione.
- Se vi sono dubbi interpretativi sui dati dichiarati, è preferibile sollecitare o invocare il contraddittorio endoprocedimentale; in assenza di tali dubbi la impugnazione della cartella dovrà concentrarsi sulla prova dell'inesistenza del presupposto impositivo.
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