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Sentenza

Sentenza del 01/03/2021 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Riscossione - Carella di pagamento - Irreperibilità assoluta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento per presunta 'irreperibilità assoluta' del contribuente. Il ricorrente contestava che l'ufficiale notificatore non avesse preventivamente accertato, mediante tutte le ricerche necessarie, l'effettiva irreperibilità nel Comune di domicilio prima di applicare la disciplina dell'art. 60, co. 1, lett. e) del d.P.R. 600/73.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la cd. irreperibilità assoluta può essere accertata solo quando, nel Comune già sede del domicilio, il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda. Prima di procedere con la notifica ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), il notificatore o ufficiale giudiziario deve verificare l'effettiva irreperibilità svolgendo tutte le ricerche necessarie. In mancanza di tali ricerche la notifica è inesistente. Si richiamano i precedenti Cass. 19958/18 e 2877/18.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973

    La norma disciplina modalità speciali di notifica in caso di irreperibilità del destinatario; la pronuncia interpreta il requisito dell'irreperibilità come condizione che deve essere previamente e concretamente accertata nel Comune di domicilio e impone al notificatore l'obbligo di ricerche preventive.

  • Cassazione

    Cass. 19958/2018; Cass. 2877/2018

    I precedenti indicati confermano il principio secondo cui, senza adeguate ricerche atte a dimostrare l'assenza di abitazione/ufficio/azienda nel Comune di domicilio, la notifica effettuata invocando l'irreperibilità è inesistente.

Massime di principio

  • L'irreperibilità assoluta è configurabile solo se il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale; non basta la semplice difficoltà a rintracciarlo.
  • Il notificatore/ufficiale giudiziario ha l'onere di svolgere tutte le ricerche necessarie prima di applicare la procedura agevolata prevista dall'art. 60, co. 1, lett. e) d.P.R. 600/73; in mancanza di tali ricerche la notifica è inesistente e l'atto impugnabile va annullato.
  • In contenziosi simili il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto chiedendo la produzione delle prove delle ricerche effettuate dall'ufficio; l'assenza di documentazione probatoria sul tentativo di notifica e sulle indagini svolte favorisce la posizione del privato.
  • Per l'amministrazione: documentare e motivare formalmente le ricerche (anagrafe comunale, accessi domiciliari, informazioni a terzi, solleciti) prima di procedere con la notifica per irreperibilità.
  • Per il giudice: valutare concretamente le attività di ricerca svolte e verificare che la nozione di irreperibilità assoluta sia effettivamente integrata nel caso concreto prima di convalidare la notifica.

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