Sentenza del 28/02/2021 n. 4589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione lamentava una motivazione apparente della sentenza d'appello, in particolare in relazione all'elemento soggettivo (dolo) del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa sosteneva che il fallimento era stato dichiarato solo per crediti erariali, che l'imputato non aveva ricevuto notifiche dell'udienza prefallimentare (per compiuta giacenza) e che la tenuta della contabilità era affidata a uno studio esterno. Si allegava inoltre che la documentazione sequestrata era soltanto incompleta e irregolare (secondo il curatore), non distrutta, e che l'imputato, per irreperibilità giustificata, non aveva potuto chiarire i rapporti societari; quindi sarebbe mancato il dolo richiesto per la bancarotta documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato la decisione, richiamando le relazioni del curatore e le prove testimoniali che indicavano una contabilità frammentaria, parziale ed in parte mancante, tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. La Cassazione ha confermato che l'imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale (con assorbimento dell'omesso deposito dei libri contabili), che richiede il dolo generico, e che la difesa non aveva fornito elementi rigorosi per superare la presunzione di responsabilità derivante dalla qualità di amministratore e dall'obbligo di vigilanza anche quando la contabilità è affidata a terzi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare (L. Fall.)
art. 220 L. Fall.; art. 16, n. 3 L. Fall.; art. 216, comma 1, n. 2; art. 222 L. Fall.
La Corte ha ritenuto che il delitto di omesso deposito dei libri e scritture (art. 220) fosse assorbito nel reato più grave di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 e art. 222) quando la tenuta irregolare o la mancanza della documentazione rende impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.
codice di procedura penale
art. 125 c.p.p., comma 3; art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
Art. 125 c.p.p. disciplina la nullità per motivazione mancante o apparente. Art. 606 c.p.p. individua i motivi di ricorso in cassazione. La Corte ha ravvisato che la motivazione dell'appello non era apparente né assente e che i vizi di motivazione contestati devono essere di macroscopica evidenza per essere rilevati in sede di legittimità.
principio giurisprudenziale sulla responsabilità dell'imprenditore
Richiamata giurisprudenza consolidata secondo cui l'imprenditore/amministratore non è esonerato dalla responsabilità per irregolarità contabile anche se ha delegato la tenuta dei libri a professionisti; sussiste una presunzione semplice di responsabilità, superabile solo con prova rigorosa e specifica.
Massime di principio
- La differenza tra omessa tenuta/deposito dei libri e bancarotta documentale: la prima è omissione, la seconda si configura quando la tenuta irregolare o la mancanza di documenti rende impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è richiesto il dolo generico: la consapevolezza e volontà di tenere le scritture in modo da impedire la ricostruzione. In mancanza di prove concrete che escludano tale consapevolezza, il giudice può inferirlo da fatti quali frammentarietà, assenza o registrazioni errate nelle scritture.
- La delega della contabilità a terzi non esonera l'amministratore dall'obbligo di vigilanza; esiste una presunzione semplice di responsabilità che il difensore deve superare con prova rigorosa e specifica.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: la motivazione è considerata apparentemente viziata solo se del tutto avulsa dalle risultanze; vizi di logica o contraddizioni minori richiedono evidenza macroscopica per determinare l'annullamento.
- L'asserita assenza di notifiche o l'irreperibilità dell'imputato non è automaticamente idonea a escludere il dolo o la responsabilità penale se non supportata da prova che dimostri l'impossibilità reale e assoluta di adempiere agli obblighi o di esercitare i poteri di controllo.
- L'assorbimento di un reato minore (es. omesso deposito) in un reato più grave è possibile quando gli elementi fattuali sono gli stessi e il reato più grave ne assorbe gli effetti (cumulatività esclusa quando la condotta integra un unico fatto-reato).
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