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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19946/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava quattro censure: 1) omissione di assunzione di prova decisiva richiesta in appello (perizia sulle ulteriori impronte digitali rinvenute in casa della persona offesa) per verificarne la riconducibilità all'esecutore materiale; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità in concorso (art. 110 c.p.), sostenendo che l'imputato al massimo sarebbe stato a conoscenza del fatto altrui e non partecipante; 3) insufficiente motivazione nella determinazione della pena, priva di concreti riferimenti individualizzanti; 4) errata esclusione dell'applicabilità di una sanzione sostitutiva della pena detentiva non considerando compiutamente precedenti, modalità del fatto e gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto, ma lo ha accolto parzialmente: ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa rinnovazione dell'istruttoria (1), alla sussistenza del concorso di persone (2) e alla determinazione della pena (3). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo al diniego delle sanzioni sostitutive (4), per carenza motivazionale della Corte d'appello circa la prognosi rieducativa richiesta dall'art. 58 legge n. 689/1981; per questo ha annullato la sentenza limitatamente al profilo relativo alla sostituzione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La Corte ha interpretato il concorso come la necessità di un contributo attivo, morale e materiale, non meramente passivo o di semplice connivenza: la presenza e l'intrattenimento della vittima possono costituire contributo concorsuale quando siano consapevoli e indispensabili per la realizzazione del reato.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma sostanziale applicata per il furto in abitazione aggravato; la condotta narrata (ingresso fittizio con arte o raggiro e sottrazione di oggetti preziosi) è stata ricondotta a questa fattispecie.

  • art. 625 nn. 2 e 5 c.p.

    Aggravanti contestate in relazione al valore degli oggetti sottratti e alle modalità del fatto; considerate nel quadro della determinazione della pena come elementi di gravità.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Considerato quale elemento di personalità negativa (pregresso precedente penale specifico) utile alla valutazione della pena e della pericolosità.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    "può applicare le pene sostitutive"

    La Corte ha richiamato la duplice valutazione imposta dalla norma: una preliminare sull'an della sostituzione (congruità della pena sostitutiva rispetto alla finalità rieducativa) e una successiva sul 'quomodo' (quale sanzione sostitutiva applicare). Ha sottolineato l'onere motivazionale specifico del giudice quando si nega la sostituzione: occorre spiegare perché la gravità del fatto e la pericolosità rendono la pena sostitutiva inidonea alla rieducazione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di individualizzazione della pena: il giudice deve indicare gli elementi ritenuti determinanti nella scelta della pena, anche con motivazione sintetica; qui il giudice di merito ha fatto richiamo ai criteri, motivando la scelta sanzionatoria.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento sul ruolo della perizia come mezzo di prova neutro e non assimilabile automaticamente alle prove a discarico che l'art. 495, comma 2, c.p.p. disciplina; pertanto l'omessa perizia non è necessariamente omissione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Norma richiamata per distinguere le prove a discarico di carattere decisivo da altri tipi di accertamenti (quali le perizie) che restano nella disponibilità del giudice e non rientrano automaticamente nell'ambito dell'art. 603 c.p.p. e dell'impugnazione per cassazione.

  • art. 606 lett. d) c.p.p.

    La Corte ha affermato che la censura per mancata assunzione di prova decisiva è inammissibile se non è dimostrata una manifesta lacuna logica nella motivazione della sentenza impugnata; la perizia richiesta non è stata ritenuta prova decisiva tale da determinare la cassazione.

Massime di principio

  • La mancata rinnovazione di accertamenti probatori in appello può essere censurata in cassazione solo se dalla motivazione emergono lacune o illogicità manifeste che l'ulteriore prova avrebbe presumibilmente evitato; la semplice richiesta di perizia non basta.
  • Per configurare il concorso di persone (art. 110 c.p.) non è necessaria la partecipazione materiale all'atto finale se la condotta dell'imputato (es. intrattenimento della vittima, esibizione di documenti falsi) ha fornito un contributo consapevole, morale e materiale indispensabile all'azione del correi.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve indicare, anche sommariamente, i criteri e gli elementi adottati (art. 133 c.p.); la motivazione è meno intensa se la pena è prossima al minimo edittale.
  • Nel valutare l'applicabilità delle sanzioni sostitutive (art. 58 legge 689/1981) il giudice deve compiere una valutazione prognostica esplicita circa l'idoneità della sanzione sostitutiva alla finalità rieducativa; la sola richiamata gravità del fatto e pericolosità della persona, senza collegamento con la prognosi rieducativa, è insufficiente.
  • Le perizie sono mezzi di prova 'neutri' rimessi alla discrezionalità del giudice e non si assimilano automaticamente a prove decisive a discarico; per qualificare l'omissione come motivo di cassazione occorre dimostrare la rilevanza determinante dell'accertamento omesso.

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