Cassazione Penale, Ordinanza n. 28961/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi di questioni già valutate nei gradi di merito e privi di reali profili di illogicità manifesta o di errore giuridico. Ha inoltre richiamato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. derivanti dall'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 1 luglio 2025. Dalla motivazione emerge che i motivi erano quattro: con il primo si invocava l'applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; con il secondo si deduceva un profilo relativo alla capacità dell'imputato; con il terzo si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il quarto si contestava la sussistenza del dolo. La Corte rileva che tutte le censure riproducevano doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette e coerenti.
Norme richiamate
scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.
Richiamato come causa di giustificazione invocata dalla difesa, ma ritenuta già correttamente esclusa nei giudizi di merito.
mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Richiamato come causa di non punibilità la cui esclusione è stata confermata dai giudici di merito.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
È richiamata la disciplina delle conseguenze processuali e sanzionatorie derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in modo puntuale e logicamente coerente dai giudici di merito.
- La deduzione di vizi sul dolo, su una causa di giustificazione o sulla particolare tenuità del fatto non è sufficiente se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando effettivi errori di diritto o manifeste illogicità.
- Quando la motivazione di merito risulta giuridicamente corretta, coerente con le emergenze processuali e immune da incongruenze manifeste, la Corte di cassazione non può sostituirvi una nuova valutazione del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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