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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19395/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva ritenuto Marco Zucchini responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione. Sei motivi di censura: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta difformità temporale tra capo di imputazione e fatti ritenuti; 2) vizio di motivazione sulla prova e sul ruolo dell'imputato (intercettazioni e istruttoria); 3) assenza del dolo richiesto e confusione tra responsabilità di posizione e dolo personale; 4) erronea qualificazione e valutazione dell'aggravante del danno di rilevante entità; 5) errata applicazione della recidiva semplice non tenendo conto dell'estinzione del precedente decreto penale ai sensi dell'art. 460 c.p.p.; 6) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e le valutazioni di merito circa il ruolo dell'imputato, l'esistenza del dolo e la sussistenza dell'aggravante per danno di rilevante entità, nonché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia il giudice di legittimità ha ritenuto fondato il motivo relativo alla recidiva: ha annullato senza rinvio la statuizione relativa alla recidiva semplice (e quindi l'aumento di pena di sei mesi) perché il precedente decreto penale contestato si era estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.; ha pertanto eliminato l'aumento di pena e disposto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione a tale esclusione.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo sulla correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ricorda che la sentenza è nulla solo se il mutamento del fatto incide concretamente sul diritto di difesa; uno scostamento temporale o descrittivo non invalida il giudizio se l'imputato ha potuto difendersi sul nucleo essenziale dell'accusa.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Il reato è estinto, se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

    La Corte ha ritenuto che l'estinzione operante ex art. 460, comma 5, estingue anche gli effetti penali ai fini della recidiva: pertanto non poteva essere valorizzata la condanna da decreto penale estinta per fondare la recidiva semplice.

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione all'aggravante per danno di rilevante entità: la gravità si valuta con riferimento al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale; la Corte ha confermato che la cessione del ramo d'azienda senza corrispettivo integra danno rilevante.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle attenuanti generiche: la giurisprudenza richiede elementi positivi che giustifichino la diminuzione della pena; la Corte ha ritenuto che la gravità e la pianificazione del fatto impedivano il riconoscimento delle attenuanti nel caso concreto.

  • art. 106 cod. pen.

    Norma collegata alla disciplina della recidiva (richiamata dal ricorrente): la Corte ha valutato la ricorrenza della recidiva alla luce dell'estinzione del precedente atto, richiamando la necessità di escludere condanne estinte ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • La discrepanza temporale tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza non determina automaticamente nullità: occorre che la modifica abbia inciso concretamente sul diritto di difesa; se l'imputato ha potuto difendersi sul "nucleo" dei fatti la correlazione è rispettata.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'elemento soggettivo è il dolo generico: non è necessario provare la consapevolezza dello stato di insolvenza, può desumersi da indici di fraudolenza (sproporzione delle valutazioni, sequenza temporale degli atti, cointeressenze e modalità di trasferimento degli asset).
  • L'aggravante per danno di rilevante entità si calcola sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non sul pregiudizio relativo a singoli creditori.
  • L'estinzione del reato prevista dall'art. 460, comma 5, c.p.p. opera anche sugli effetti penali ai fini della recidiva: condanne o decreti penali estinti non possono essere valorizzati per configurare la recidiva.
  • Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è discrezionale ma richiede motivazione: il giudice deve indicare ragioni plausibili in caso di esclusione se la difesa le ha richieste, mentre il riconoscimento richiede elementi positivi che giustifichino la mitigazione.
  • Quando l'errore riguarda solo l'applicazione della recidiva o la quantificazione del trattamento sanzionatorio, la cassazione può annullare limitatamente a quella parte (anche senza rinvio) e disporre la rideterminazione della pena escludendo l'aumento illegittimamente applicato.

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