Cassazione Penale, Sentenza n. 7622/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza del Giudice di pace di Caltanissetta che, in risposta alla richiesta di archiviazione formulata dal PM per il reato di cui all'art. 590 c.p., aveva disposto la restituzione degli atti al PM affinché assumesse informazioni sull'eventuale rinunzia della persona offesa al diritto di proporre querela. Il ricorrente deduceva che il Giudice aveva adottato un provvedimento "abnorme", eccedente i poteri attribuitigli nella fase di controllo della richiesta di archiviazione, perché non può sollecitare il PM a compiere indagini volte a rimuovere la condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordine del Giudice di pace di assumere informazioni sulla rinunzia della persona offesa fosse estraneo al perimetro delle attribuzioni giudiziarie e configurasse un atto abnorme, determinando una stasi illegittima del procedimento. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice di pace di Caltanissetta per il prosieguo conforme alla legge (decisione sulla richiesta di archiviazione del PM).
Norme richiamate
Indica il reato per cui era stata svolta l'indagine; la sentenza non modifica la qualificazione del fatto ma lo contestualizza come oggetto della richiesta di archiviazione.
Stabilisce i casi tipizzati di archiviazione diversi dall'infondatezza della notizia di reato; la Corte interpreta che il controllo giudiziale sulla richiesta di archiviazione deve limitarsi al quadro dei casi previsti da questa norma e non può estendersi a interventi volti a rimuovere condizioni di procedibilità attraverso attività investigative.
Norma che disciplina l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato; viene richiamata per distinguere i poteri del Giudice nel caso di cui all'art. 411, rispetto al controllo sulla infondatezza.
art. 345, comma 1, cod. proc. pen.
art. 345, comma 1, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, questa disposizione consente al PM di chiedere l'archiviazione anche prima della scadenza del termine per proporre querela; non impone che l'organo inquirente attenda il decorso del termine e non autorizza il Giudice a promuovere indagini per ottenere la rinunzia della persona offesa.
art. 112 Cost.
Richiama il principio costituzionale del controllo giurisdizionale sull'eventuale inazione del PM; la Corte chiarisce però che tale controllo deve esercitarsi nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge, senza invadere le scelte processuali e pre-processuali spettanti al pubblico ministero.
Massime di principio
- Il giudice chiamato a esaminare una richiesta di archiviazione per difetto di condizione di procedibilità può verificare la sussistenza della condizione ma non può sollecitare o promuovere indagini atte a rimuoverla (es. ottenere la rinuncia della querela dalla persona offesa).
- Gli interventi del giudice che esulano dalle fattispecie e dai poteri previsti dalle norme processuali possono configurare "abnormità" e sono suscettibili di annullamento in sede di cassazione.
- Il pubblico ministero può presentare richiesta di archiviazione anche prima della scadenza del termine per la querela; se successivamente si verifica la condizione di procedibilità, la pubblica accusa può comunque esercitare l'azione penale senza necessità di riaprire formale indagine su ordine del giudice.
- In casi simili, la competenza a decidere sulla rimozione o sulla sopravvenuta realizzazione della condizione di procedibilità resta nella sfera del PM; il ruolo del giudice è limitato al controllo formale e giuridico previsto dalla legge.
- Se il giudice dispone atti pre-processuali o investigativi che rientrano nelle scelte del PM, tali atti possono determinare una stasi illegittima del procedimento e devono essere rimossi (annullamento), con rimessione degli atti per il regolare prosieguo.
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