Cassazione Penale, Sentenza n. 15160/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mandaglio ha impugnato l'ordinanza del 2 marzo 2022 del giudice dell'esecuzione che ha: 1) rifiutato di estendere la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. a taluni reati (in particolare quelli indicati come sub 1 e 3) ritenendoli temporalmente distanti, eterogenei e commessi in contesti territoriali diversi rispetto ad altri reati già riconosciuti in continuazione; 2) negato la fungibilità (scomputo) del periodo di detenzione dal 12/07/2008 al 01/08/2008 sostenendo che tale custodia era finalizzata all'estradizione/mandato d'arresto europeo e quindi non computabile in mancanza della conoscenza dell'esito del procedimento estero. Il ricorrente ha contestato la valutazione sull'unicità del disegno criminoso e ha sostenuto che la custodia cautelare disposta in Italia in vista dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo fosse discrezionale e dunque non esclusivamente a fini estradizionali, richiedendo lo scomputo di quel periodo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla continuazione, confermando che non è stata provata l'unicità del disegno criminoso per i reati sub 1 e 3 (valutazione fondata su distanza temporale, eterogeneità dei fatti e differente contesto territoriale). Ha invece accolto il terzo motivo relativo alla fungibilità: ha ritenuto che il periodo di custodia dal 12/07/2008 al 01/08/2008, sofferto in vista dell'estradizione, possa essere considerato fungibile ai fini dello scomputo se sussistono i presupposti di cui all'art. 657 c.p.p.; pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di fungibilità e ha rinviato al giudice dell'esecuzione per nuovo esame di tale profilo.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione tra più reati; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richieda prova dell'unicità del disegno criminoso e che nel caso concreto tale prova mancasse per i reati contestati.
Norma che regola la possibilità di computare come già espiata la custodia cautelare e altri periodi di detenzione (fungibilità). La Corte ha ritenuto che il periodo di detenzione per estradizione possa essere valutato come fungibile se ricorrono i presupposti di questa norma, rimettendo l'accertamento al giudice dell'esecuzione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola il criterio della continuazione nel diritto penale (unico disegno criminoso); la Corte ha richiamato tale norma per verificare i requisiti dell'unicità del disegno criminoso (vicinanza cronologica, causalità, luogo, modalità, omogeneità).
Principi sullo scomputo e sulla compensazione delle pene: la Corte ha ricordato che lo scomputo del presofferto è un principio fondamentale e rientra tra diritti della persona, richiamandoli a supporto della possibilità di considerare la custodia estradizionale fungibile qualora ne ricorrano i presupposti.
art. 12, comma 1, nn. 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo per spiegare i limiti di valutazione delle sentenze straniere: alcune sentenze estere possono essere riconosciute con effetti limitati ai sensi di questa disposizione, incidendo sulla valutabilità dei fatti ai fini della continuazione.
legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 9 e 13
Normativa richiamata dal ricorrente in relazione al mandato d'arresto europeo e alle modalità di applicazione della misura cautelare in Italia; il ricorrente sosteneva che la custodia cautelare italiana fosse discrezionale ai sensi di tale normativa e dunque non esclusivamente finalizzata all'estradizione.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso: non basta la mera pluralità di reati; occorre valutare vicinanza cronologica, causalità, circostanze di tempo e luogo, modalità delle condotte e omogeneità degli illeciti.
- Se i reati sono eterogenei, commessi in tempi e luoghi diversi e senza elementi che colleghino le condotte a un unico piano criminoso, il vincolo della continuazione non si configura.
- Il periodo di custodia cautelare sofferto in vista di una estradizione/mandato d'arresto europeo può essere considerato fungibile ai fini dello scomputo della pena, ma solo se risultano soddisfatti i presupposti previsti dall'art. 657 c.p.p.; la verifica spetta al giudice dell'esecuzione.
- La semplice destinazione della detenzione a finalità estradizionali non impedisce automaticamente lo scomputo: occorre accertare la natura, il titolo e l'esito del procedimento straniero e applicare i criteri di legge; in presenza di provvedimenti esteri favorevoli l'interessato potrebbe dover produrre idonea documentazione o esperire rimedi specifici (es. istanza di riparazione per ingiusta detenzione).
- In sede di impugnazione il giudice di legittimità verifica che la motivazione del giudice dell'esecuzione non sia apodittica o manifestamente illogica e che abbia correttamente interpretato i parametri normativi pertinenti.
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