Cassazione Penale, Sentenza n. 49971/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello di una condanna per lesioni commesse in occasione di una rapina. Il ricorrente ha dedotto violazione del principio "ne bis in idem", poichè era già stato condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Avellino (22/03/2019) per la rapina dalla quale derivavano le stesse lesioni: il fatto storico sarebbe quindi identico. Inoltre il difensore ha chiesto l'applicazione, alla luce delle novità legislative (art. 20-bis c.p. e norme sulle pene sostitutive), di misure sostitutive della detenzione (lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare o semilibertà) attesa la pena inflitta di 2 anni e 4 mesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto sussistente il divieto del ne bis in idem rispetto al reato di lesioni, riconoscendo che i reati contestati derivavano da una sola azione e che la precedente condanna per rapina aveva già giudicato lo stesso fatto storico; ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato di lesioni ed ha eliminato la pena di 3 mesi di reclusione e la multa di euro 200. Invece il motivo relativo all'applicazione immediata delle nuove pene sostitutive è stato rigettato: la Corte ha richiamato la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022) e la giurisprudenza che interpreta la nozione di "procedimento pendente" come riferita al segmento iniziato con la sentenza di appello; per i procedimenti in Cassazione alla data di entrata in vigore, l'istanza sulle pene sostitutive deve essere presentata al giudice dell'esecuzione, entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza.
Norme richiamate
Sent. Corte Cost. n.200 del 21/07/2016 (illegittimità parziale)
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte di art. 649 che escludeva che il fatto fosse il medesimo nel caso di concorso formale; la Cassazione richiama che ai fini del "ne bis in idem" l'identità del fatto richiede valutazione del fatto storico in senso complessivo (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona)
comma 1 (disciplina transitoria sulle pene sostitutive)
Prevede l'applicazione retroattiva in bonam partem delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive nei procedimenti pendenti; la Corte interpreta la nozione di "procedimento pendente" riferita al segmento iniziato con la sentenza di appello e stabilisce che, se il procedimento è già in Cassazione alla data di entrata in vigore, l'istanza per le pene sostitutive deve essere proposta al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità
Indica la strada procedurale per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene alternative, richiamato dalla Corte quale rimedio competente nella fase esecutiva
art. 20-bis cod. pen. (disciplinante le pene sostitutive)
Norma sostanziale che prevede, entro certi limiti di pena, la possibilità di applicare misure alternative (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità); la Corte rileva però che l'applicazione pratica per sentenze divenute irrevocabili segue i termini transitori previsti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Sez.5 n.52215/2014 (Carbognani); Cass. Sez.5 n.50496/2018 (Bosica); Sez. U n.47008/2009 (D'Amato); Cass. n.43629/2023 (Lavella)
Confermano il principio che l'identità del "fatto" ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica di condotta, evento e nesso causale; le Sezioni Unite hanno indicato quando si considera pendente un procedimento ai fini delle applicazioni transitorie
Massime di principio
- Il divieto del "ne bis in idem" si applica quando il "fatto" è lo stesso nella sua globalità: devono coincidere condotta, evento e nesso causale e, a titolo esemplificativo, tempo, luogo e persona. La mera identità della condotta senza identità dell'evento o del nesso causale non è sufficiente.
- Se una precedente sentenza irrevocabile ha già giudicato il fatto storico complessivo (anche se in relazione a un reato diverso), la successiva condanna per reato derivante dalla stessa azione va annullata senza rinvio per preclusione del precedente giudicato e la pena eliminata.
- Le novità sulle pene sostitutive (d.lgs. n.150/2022 e connesse norme) si applicano retroattivamente in favore dell'imputato solo secondo la disciplina transitoria: per i procedimenti in Cassazione alla data di entrata in vigore, l'istanza deve essere proposta al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza, nei termini previsti.
- In casi simili, è importante documentare e mettere a confronto gli elementi essenziali delle imputazioni (descrizione della condotta, evento e nesso causale) per sostenere l'"idem factum"; va inoltre valutato il timing rispetto all'entrata in vigore di norme più favorevoli e la strada procedurale corretta per ottenerne l'applicazione (ricorso in fase cognitiva vs istanza al giudice dell'esecuzione).
- Strategia pratica: sollevare tempestivamente la questione del ne bis in idem in grado di appello e, se la sentenza diventa irrevocabile prima dell'applicabilità diretta della norma più favorevole, preparare l'istanza al giudice dell'esecuzione entro i termini stabiliti.
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