Cassazione Penale, Sentenza n. 19060/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mastrovito era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011 perché fermato alla guida di una Mercedes nonostante avesse la patente revocata a seguito della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (decreto Prefettura di Benevento del 03.01.2015). Ha impugnato la conferma della condanna con tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancata prova che fosse effettivamente alla guida (sostiene che l'auto fosse ferma nel parcheggio dell'ospedale); 2) mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha richiamato il principio della doppia conformità tra primo grado e appello, consentendo alla motivazione di appello di richiamare per relationem gli argomenti del primo grado quando non vi siano censure nuove e specifiche. Sul merito procedurale: il primo motivo è inammissibile in Cassazione perché si tratta di questioni di fatto già valutate dai giudici di merito; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dalla corte territoriale; la prescrizione non è maturata: per il fatto commesso il 23/04/2019 si applica la disciplina della sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente dal 4 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, con conseguente maggiorazione del termine prescrizionale e sospensione fino a 1 anno e 6 mesi per il periodo tra deposito delle motivazioni e pronuncia del dispositivo di grado successivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza resa il 24/04/2026.
Norme richiamate
Norma evocata come base del reato contestato (guida con patente revocata in conseguenza di misura di prevenzione). Dal testo emerge che è stata applicata per qualificare penalmente la condotta di guida nonostante la revoca della patente.
Decreto della Prefettura di Benevento del 03.01.2015
Atto amministrativo che ha disposto la revoca della patente in conseguenza della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; rilevante come fatto che ha determinato lo stato di illiceità della guida.
Richiamato come termine prescrizionale ordinario (quattro anni) da cui si parte per il calcolo della prescrizione.
Interpretato alla luce della riforma del 2017: prevede la sospensione del corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra il termine per il deposito delle motivazioni e la pronuncia del dispositivo del grado successivo, fino a 1 anno e 6 mesi; applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente sospensione e allungamento del termine prescrizionale per i fatti del 23/04/2019.
Ha modificato l'art. 159 cod. pen.; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta da questa legge per i fatti commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019.
Citata per chiarire che non ha effetto abrogativo retroattivo sulla disciplina della sospensione introdotta dal 2017, quindi non incide sui fatti del 2019.
Legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata per precisare l'ulteriore disciplina prescrizionale applicabile ai reati commessi dall'1 gennaio 2020; quindi non rilevante per il fatto del 2019.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (Rv. 288175-01)
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175-01
Precedente di legittimità richiamato per confermare il principio sull'ambito di applicazione temporale dell'art. 159 cod. pen. e sul regime prescrizionale relativo al periodo 2017-2019.
Giurisprudenza sulla doppia conformità (es. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 e altri)
Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, Albergamo, Rv. 197250
Consolidato principio che, in caso di doppia conformità tra primo grado e appello, le motivazioni si integrano reciprocamente e la Cassazione può ritenere congrua la motivazione d'appello richiamando per relationem quella di primo grado, salvo censure nuove e specifiche.
Sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002 (Delvai)
Sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061
Richiamata per l'affermazione che il giudice d'appello non è tenuto a riesaminare tutte le deduzioni difensive se le argomentazioni decisive del primo grado sono state confutate e non sono state apportate censure nuove e specifiche.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili le censure di merito che si limitano a rimettere in discussione fatti e valutazioni probatorie già esaminate e confermate dai giudici di merito; la gravità della censura e la novità degli argomenti sono essenziali per l'ammissibilità.
- In presenza di doppia conformità tra primo grado e appello la motivazione dell'appello può essere valida per relationem richiamando la motivazione di primo grado quando non vi siano censure nuove e specifiche; la Cassazione valuta la congruità complessiva dell'iter argomentativo.
- Le questioni probatorie relative all'accertamento della condotta (es. se l'imputato fosse effettivamente alla guida) sono principalmente di competenza dei giudici di merito e difficilmente riesaminabili in Cassazione senza un profilo di illegittimità specifico.
- Sull'interruzione/sospensione della prescrizione: per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 (art.159 cod. pen. nel testo modificato), che può sospendere il corso della prescrizione per il periodo del deposito delle motivazioni fino al dispositivo del grado successivo, influendo sostanzialmente sul decorso dei termini prescrizionali.
- Il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione specifica da parte del giudice di merito; se presente, la Cassazione ne verifica l'adeguatezza formale ma non rifa' la valutazione di fatto.
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