Cassazione Penale, Ordinanza n. 17434/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile nel caso di patteggiamento la censura relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, giudicato con sentenza ex art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione applicativa della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la sentenza non avrebbe adeguatamente esposto gli elementi idonei a fondare la sussistenza del reato e la sua riferibilità all'imputato. La Corte rileva però che il giudice di merito aveva già ampiamente argomentato sulla mancanza di cause di immediato proscioglimento, valorizzando quanto rinvenuto presso l'imputato all'esito della perquisizione. Inoltre richiama l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando si deduca la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto di imputazione, relativo alla materia degli stupefacenti.
Indica il rito del patteggiamento, all'esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata.
La Corte richiama il dovere di immediata declaratoria di cause di non punibilità/proscioglimento, ma precisa che la relativa mancata verifica non è deducibile con il ricorso nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
Nel patteggiamento restringe in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena; restano fuori le censure sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso solo nei ristretti casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., deduca la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale censura esula dai motivi tassativi deducibili in cassazione.
- Quando il giudice del patteggiamento abbia motivato sull'assenza di cause di immediato proscioglimento, la parte non può ottenere una rivalutazione di merito sotto forma di vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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