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Sentenza

Sentenza n. 544/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del Commissario ad acta recanti declaratoria di inefficacia della SCIA in variante, ordinanze di demolizione di una paratia e di ulteriori opere, nonché relazione tecnica conclusiva

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un edificio, ha impugnato gli atti adottati dal Commissario ad acta nominato dal TAR nell’ambito di un precedente giudizio promosso da alcuni proprietari confinanti contro l’inerzia del Comune nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. Ha contestato, in particolare, il potere del Commissario di adottare gli atti e la legittimità delle determinazioni commissariali, sostenendo che il ricorso costituisse un autonomo giudizio di cognizione e non fosse soggetto al reclamo previsto per gli atti del Commissario ad acta nel giudizio sul silenzio. Ha inoltre dedotto la tempestività dell’impugnazione, assumendo che il termine dovesse decorrere dal deposito degli atti nel fascicolo del precedente giudizio e non dalla loro notificazione personale. I controinteressati hanno eccepito che tutte le censure avrebbero dovuto essere proposte mediante reclamo, davanti allo stesso giudice e nel giudizio originario, entro sessanta giorni, nonché l’inammissibilità per mancata notificazione personale. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso per violazione del termine previsto dagli artt. 114, comma 6, e 117, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile e, in ogni caso, inammissibile. Ha qualificato unitariamente il gravame come reclamo contro gli atti del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., ritenendo che tale rimedio sia lo strumento tipico e unico per contestare sia i profili di invalidità degli atti commissariali sia le modalità di esercizio dell’attività del Commissario e i suoi rapporti con l’amministrazione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e la giurisprudenza successiva, il Collegio ha affermato che, anche nel giudizio instaurato contro il silenzio, trovano applicazione il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. e il termine decadenziale di sessanta giorni. Poiché gli atti erano stati notificati alla ricorrente l’8 settembre 2025, il termine decorreva da tale data; il ricorso, notificato entro i sessanta giorni ma depositato il 21 novembre 2025, era quindi tardivo. Il TAR ha inoltre ritenuto inammissibile il gravame perché, essendo stato introdotto come autonomo giudizio, avrebbe dovuto essere notificato personalmente ai controinteressati e non al loro difensore costituito nel diverso giudizio originario. La costituzione spontanea dei controinteressati non poteva sanare la notificazione, essendo intervenuta dopo la scadenza del termine per proporre il reclamo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina del Commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario

    Il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta costituisce il rimedio unitario per contestare ogni questione relativa alla loro adozione anche nel giudizio contro il silenzio.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni

    La disposizione, applicata in combinato disposto con l’art. 117, comma 4, c.p.a., impone la proposizione del reclamo entro sessanta giorni anche contro gli atti del Commissario nominato nel giudizio sul silenzio.

  • art. 170 c.p.c.

    La notificazione al procuratore costituito è applicabile al reclamo proposto nella sede del giudizio originario, ma non a un autonomo giudizio erroneamente instaurato contro gli atti commissariali.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiama, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il reclamo è il rimedio tipico e unitario per contestare gli atti del Commissario ad acta, sia quanto ai loro vizi di legittimità e di merito, sia quanto alle modalità di esercizio dell’incarico e ai rapporti con l’attività eventualmente svolta dall’amministrazione.
  • Nel giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, il regime del reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. si applica, in combinato disposto con l’art. 117, comma 4, c.p.a., anche agli atti del Commissario ad acta nominato ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
  • Il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta deve essere proposto davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza sul silenzio o che deve curarne l’esecuzione; non è consentito instaurare un autonomo giudizio ordinario di cognizione avente il medesimo oggetto.
  • Il termine di sessanta giorni per proporre il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta è decadenziale e decorre dalla conoscenza dell’atto, anche quando la notificazione alla parte preceda il deposito dell’atto nel fascicolo telematico del giudizio originario.
  • Se il reclamo viene erroneamente proposto mediante autonomo giudizio, la notificazione deve essere effettuata personalmente ai controinteressati; la notificazione al difensore costituito nel diverso giudizio originario non è idonea e la costituzione successiva dei destinatari non sana il vizio quando sia intervenuta dopo la scadenza del termine per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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