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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per euro 129.882,74, in relazione a un contratto di mutuo stipulato per rifinanziare il debitore e destinato a coprire pregresse esposizioni debitorie verso la stessa banca. Il giudice delegato aveva respinto integralmente la domanda, rilevando carenze documentali, la dedotta mancanza di causa concreta e l’usurarietà dei tassi. Il Tribunale di Siracusa, con decreto del 13 aprile 2022, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo: pur escludendo la nullità del contratto, aveva ritenuto che l’operazione non fosse riconducibile al mutuo fondiario per mancanza della traditio e fosse piuttosto un pactum de non petendo ad tempus, diretto soltanto a riscadenzare debiti preesistenti. Poiché la banca aveva fondato la domanda sul solo contratto e non aveva fornito prova del credito sottostante, il Tribunale aveva confermato il rigetto. In cassazione la banca ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 1814, 1852 e 832 c.c. e dell’art. 38 T.U.B., contestando la qualificazione del contratto e l’esclusione della traditio; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto che il mutuo fosse un’operazione di rifinanziamento e di elementi istruttori.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il mutuo solutorio è valido e si perfeziona, con la nascita dell’obbligo restitutorio, quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se non è materialmente consegnata e viene immediatamente destinata a ripianare debiti pregressi verso la banca mutuante; tale destinazione deriva da atti dispositivi distinti dal contratto di mutuo. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo. La Corte ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per una nuova valutazione dell’intera vicenda processuale e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale

    Il mutuo solutorio è valido e si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se non vi è consegna materiale e le somme sono immediatamente impiegate per estinguere pregresse esposizioni verso la banca.

  • art. 474 c.p.c.

    è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale

    Il contratto di mutuo solutorio costituisce titolo esecutivo se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c.; la destinazione delle somme al ripianamento di debiti pregressi non esclude di per sé il perfezionamento del mutuo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1814, 1852, 832 c.c. e 38 del T.u.b., sul rilievo dell’erronea qualificazione del contratto concluso tra le parti adottata dal Tribunale, in forza della quale era stata esclusa che l’operazione negoziale realizzata dalle parti potesse ricondursi allo schema del mutuo fondiario, mancando l’elemento essenziale di tale fattispecie, ossia la “traditio”.

    La norma è indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte accoglie la censura sulla qualificazione dell’operazione facendo applicazione del principio sul mutuo solutorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Con il secondo mezzo si deduce l’omesso esame del fatto decisivo che il mutuo era stato stipulato come tipica operazione finalizzata al c.d. rifinanziamento del debitore nonché l’omesso esame di elementi istruttori (art. 360 co. I n. 5 cpc).

    La disposizione è indicata come parametro del motivo di ricorso relativo all’omesso esame di un fatto decisivo e di elementi istruttori; il motivo è dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Il mutuo solutorio è valido e si perfeziona, facendo sorgere l’obbligo di restituzione, quando la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario; non è necessaria la consegna materiale delle somme.
  • La destinazione immediata delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario verso la banca mutuante non esclude la configurabilità del mutuo, poiché tale destinazione consegue ad atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
  • La qualificazione dell’operazione di rifinanziamento come mero pactum de non petendo, motivata esclusivamente dall’assenza di consegna materiale delle somme e dal loro impiego per coprire debiti pregressi, non è conforme al principio per cui la disponibilità giuridica è sufficiente a perfezionare il mutuo solutorio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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