Cassazione Civile, Ordinanza n. 03819/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata delle pretese tributarie e della concorde richiesta delle parti, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, rilevando che la causa di inammissibilità era sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato dinanzi alla giustizia tributaria avvisi di accertamento e cartelle esattoriali relativi a IRPEF 2005; dopo il rigetto in primo e secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto. Nel corso del giudizio di legittimità hanno poi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo di aver definito agevolmente sia le cartelle sia gli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 193/2016 e dell'art. 11 D.L. n. 50/2017. L'Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta con memoria successiva.
Norme richiamate
definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/2016
La definizione agevolata delle cartelle esattoriali ha determinato la cessazione della materia del contendere sul relativo oggetto.
definizione agevolata ... ed art. 11 D.L. 50/20173 rispettivamente delle cartelle e degli avvisi di accertamento impugnati
La definizione agevolata degli avvisi di accertamento ha inciso sulla pretesa tributaria oggetto del giudizio, rendendo superata la controversia.
Cass. n. 23175/2015
Non si applica il doppio contributo unificato quando la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria oggetto del giudizio viene definita agevolmente e tutte le parti ne danno atto, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La definizione del rapporto sostanziale sopravvenuta in corso di cassazione rende superflua ogni decisione sul merito del ricorso.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto se l'evento processuale ostativo è sopravvenuto dopo l'introduzione del ricorso, poiché la causa di inammissibilità non è originaria ma successiva.
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