Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03819/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata delle pretese tributarie e della concorde richiesta delle parti, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, rilevando che la causa di inammissibilità era sopravvenuta.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato dinanzi alla giustizia tributaria avvisi di accertamento e cartelle esattoriali relativi a IRPEF 2005; dopo il rigetto in primo e secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto. Nel corso del giudizio di legittimità hanno poi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo di aver definito agevolmente sia le cartelle sia gli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 193/2016 e dell'art. 11 D.L. n. 50/2017. L'Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta con memoria successiva.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/2016

    La definizione agevolata delle cartelle esattoriali ha determinato la cessazione della materia del contendere sul relativo oggetto.

  • art. 11 D.L. n. 50/2017

    definizione agevolata ... ed art. 11 D.L. 50/20173 rispettivamente delle cartelle e degli avvisi di accertamento impugnati

    La definizione agevolata degli avvisi di accertamento ha inciso sulla pretesa tributaria oggetto del giudizio, rendendo superata la controversia.

  • Cass. n. 23175/2015

    Non si applica il doppio contributo unificato quando la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria oggetto del giudizio viene definita agevolmente e tutte le parti ne danno atto, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione del rapporto sostanziale sopravvenuta in corso di cassazione rende superflua ogni decisione sul merito del ricorso.
  • Il doppio contributo unificato non è dovuto se l'evento processuale ostativo è sopravvenuto dopo l'introduzione del ricorso, poiché la causa di inammissibilità non è originaria ma successiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.