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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30838/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamentava violazione di legge e omessa motivazione ai sensi degli artt. 125, comma 3, 544, comma 1, e 598 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva che la sentenza impugnata avesse fatto riferimento a fatti e a un'altra imputata (di sesso femminile) relativi a un processo diverso, con condotte e trattamento sanzionatorio differenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorrente quanto alla difformità della motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, ha accertato l'intervenuta prescrizione del reato commesso il 26 maggio 2014. Considerato il decorso del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi (ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.), con conteggio comprensivo di 417 giorni di sospensione, la prescrizione si è compiuta in data 17 gennaio 2023. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha altresì precisato che, trovandosi già una causa di estinzione, non è necessario approfondire le nullità o i vizi di motivazione e che non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen.

    Norme sostanziali che individuano il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; non sono state esaminate nel merito a causa dell'intervenuta prescrizione.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'omessa motivazione; la censura è stata ritenuta fondata sul piano della difformità della motivazione, ma non ha condotto a un approfondimento di merito perché è intervenuta la prescrizione.

  • art. 544, comma 1 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente riguardante vizi di motivazione; la Corte di legittimità ne ha preso atto ma ha escluso la necessità di ulteriore riesame per effetto della causa estintiva.

  • art. 598 c.p.p.

    Norma richiamata in tema di motivazione e nullità della sentenza; il vizio segnalato è stato confermato nella sostanza ma è stato reso ininfluente dall'intervenuta prescrizione.

  • art. 157, comma 1 e art. 161, comma 2 cod. pen.

    Norme applicate per il calcolo della prescrizione: il termine prescrizionale massimo risultante dal combinato disposto è pari a sette anni e sei mesi; considerando la sospensione di 417 giorni, la prescrizione si è compiuta il 17/01/2023.

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Norma che disciplina la possibilità di pronunciare un'assoluzione di mera constatazione se emergono elementi tali da imporla. La Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per applicarla nel caso di specie.

  • Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, se sussiste una causa di estinzione del reato, non è compatibile il rinvio al giudice di merito per sanare vizi della sentenza impugnata, data l'immediata applicabilità della causa estintiva.

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Precedente richiamato che conferma l'impossibilità, in presenza di una causa estintiva, di valutare in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata e chiarisce i limiti dell'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione accerta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), essa può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e non è necessario rinviare al giudice di merito per sanare vizi, anche gravi, della motivazione.
  • Una motivazione che risulti riferita a un diverso giudizio o a fatti/partecipanti diversi costituisce un vizio grave che può giustificare il ricorso per cassazione; tuttavia, l'esito pratico dipenderà dalla sussistenza di cause estintive sopravvenute.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato a partire dalla data del fatto, tenendo conto delle sospensioni processuali: se il termine prescrizionale è decorso, la prescrizione estingue il reato anche se permangono questioni sulla regolarità della motivazione.
  • La pronuncia di annullamento senza rinvio per prescrizione non equivale a una assoluzione di merito; la declaratoria di estinzione impedisce il riesame della colpevolezza. L'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando le condizioni per la sua applicazione risultino manifeste e inequivoche dal materiale probatorio.
  • In casi analoghi è importante documentare con precisione le date rilevanti (data del reato, eventuali periodi di sospensione) e sollevare tempestivamente i vizi procedurali o di motivazione, poiché la prescrizione può rendere irrilevanti le censure procedurali sul piano pratico.

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