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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20761/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento catastale relativo a un'unità immobiliare sita in un fabbricato storico, chiedendo l'annullamento dell'atto e la conferma del precedente classamento proposto con variazione Docfa. La decisione di merito aveva confermato il declassamento della sola unità sub 64 da A/8 ad A/2, ma aveva compensato le spese di lite. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione delle norme sul regime delle spese nel processo tributario e civile, sostenendo che, essendo la controparte integralmente soccombente sul merito, la CTR non poteva disporre la compensazione senza indicare specifiche gravi ed eccezionali ragioni e senza adeguata motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo, per omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che l'originario avviso era stato parzialmente annullato e sostituito da un nuovo atto emesso prima dell'introduzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere; il secondo, per violazione delle norme catastali sul classamento, lamentando che la CTR avesse attribuito rilievo a caratteristiche soggettive e non avesse applicato correttamente il metodo comparativo e i criteri tecnico-estimativi per mantenere la categoria A/8. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso incidentale, affermando che la modifica in autotutela dell'avviso non determina cessazione della materia del contendere e che la valutazione sul corretto classamento è giudizio di fatto non sindacabile nei limiti dedotti dall'Ufficio; ha invece accolto il ricorso principale dei contribuenti, rilevando che la sentenza d'appello aveva disposto la compensazione delle spese senza esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto il ricorso principale dei contribuenti limitatamente alla regolazione delle spese di lite. Ha cassato la sentenza impugnata in parte qua e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, perché provveda nuovamente sulle spese del giudizio di appello, con l'obbligo di motivare specificamente l'eventuale compensazione oppure di applicare la regola della soccombenza. La decisione di merito sul classamento catastale non è stata riformata.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la semplice formula del dispositivo non basta.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è eccezionale e richiede una motivazione espressa sulle gravi ed eccezionali ragioni; il controllo di legittimità riguarda la coerenza della motivazione, non la mera opportunità della scelta.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola generale è la condanna alle spese della parte soccombente; la compensazione costituisce deroga.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro della necessità di motivazione dei provvedimenti giudiziali.

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione del giudice tributario può essere sintetica, ma deve comunque dare conto delle ragioni della compensazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione delle norme sulle spese e per la corretta applicazione dei criteri di compensazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La valutazione di fatto sul classamento catastale è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito da questa norma.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'atto di autotutela riduttivo non integra un nuovo atto autonomamente impugnabile se non amplia la pretesa originaria.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949

    Il classamento catastale si fonda sulla destinazione ordinaria dell'unità e sulle sue caratteristiche oggettive, con raffronti tecnici e locali.

  • D.P.R. n. 138 del 1998

    Concorre a definire i criteri di attribuzione della categoria catastale in base ai caratteri tipologici e costruttivi dell'immobile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in sentenza; la mera formula "spese compensate" è insufficiente.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere concreta e riferita alla fattispecie, pur potendo essere sintetica; l'omissione integra vizio di violazione di legge censurabile in cassazione.
  • La modifica in autotutela dell'atto impositivo in senso riduttivo non comporta automaticamente cessazione della materia del contendere, quando non introduca una nuova e più ampia pretesa tributaria.
  • In tema di classamento catastale, l'attribuzione della categoria dipende dalle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare, dalla sua destinazione ordinaria e dai criteri tecnici e locali; la valutazione del giudice di merito è, di regola, un apprezzamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La qualificazione catastale di un immobile non deriva in modo automatico dalla sola appartenenza del fabbricato a una certa categoria, ma richiede la verifica delle caratteristiche intrinseche della singola unità immobiliare.

Come è indicizzato

MaterieClassamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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