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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03983/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una tentata estorsione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che si trattava di una pedissequa riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese, priva di specifica critica alla decisione impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 649 c.p., sostenendo che dovesse operare una causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché dalla sentenza risultava che la condotta di tentata estorsione era stata commessa con violenza fisica, circostanza incompatibile con l'operatività dell'esimente. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, in presenza di una motivazione di merito esente da evidenti illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello; il secondo era inammissibile perché l'esimente invocata non era applicabile in presenza di violenza fisica; il terzo era manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva adeguatamente escluso il fatto di lieve entità. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.

    L'esimente è stata ritenuta non operante perché la condotta contestata era stata realizzata con violenza fisica, incompatibile con la clausola di non punibilità invocata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023

    È richiamata quale fonte dell'attenuante del fatto di lieve entità invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre, senza autonoma elaborazione critica, le medesime censure già svolte in appello e già confutate dal giudice di merito.
  • La specificità del motivo richiede una reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Le esimenti o cause di non punibilità non possono essere invocate quando dalla ricostruzione dei fatti risulti un modus operandi incompatibile con i presupposti della causa stessa, come nel caso di una condotta consumata con violenza fisica.
  • La censura sul mancato riconoscimento di un'attenuante di fatto lieve è infondata quando la motivazione della sentenza di merito esclude, con argomentazione non illogica, la sussistenza dei presupposti per la qualificazione attenuata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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