Cassazione Penale, Ordinanza n. 24400/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha aggiunto che, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, su accordo delle parti, aveva applicato la pena ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso deduceva violazione di legge, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p. e la mancanza di motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili soltanto censure attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ha inoltre ribadito che il giudice deve comunque verificare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio motivazionale su tale verifica non è deducibile con ricorso per cassazione dopo la novella del 2017. Il motivo è stato quindi ritenuto generico e non ammesso nel perimetro dei motivi consentiti.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna concordata per il reato in materia di stupefacenti
il giudice del patteggiamento deve verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma il vizio motivazionale su tale verifica non è deducibile come motivo di ricorso nei limiti considerati
il ricorso è stato trattato con il rito camerale previsto per la decisione in cassazione nei casi indicati
contro la sentenza di patteggiamento sono ammissibili solo motivi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende
la sentenza impugnata ha applicato la pena su richiesta delle parti
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, il sindacato è strettamente delimitato ai soli motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- La verifica giudiziale ex art. 129 c.p.p. permane anche nel patteggiamento, ma l'eventuale insufficienza o mancanza di motivazione su tale profilo non è autonomamente censurabile in cassazione nei limiti del regime speciale introdotto dalla riforma.
- La definizione concordata della pena comporta la rinuncia a far valere nullità e doglianze estranee alla volontà prestata per il patteggiamento, salvo quelle che incidano sui motivi tassativamente ammessi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni per escludere la colpa del ricorrente, conseguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
- La sentenza di patteggiamento non consente alla Cassazione uno scrutinio generale sulla motivazione relativa alla colpevolezza o alla ricostruzione del fatto, poiché il consenso dell'imputato rende superfluo tale controllo in sede impugnatoria.
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