Ordinanza n. 54/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del verbale n. 5 del 13 ottobre 2025 della Commissione all'uopo nominata, con il quale è stata approvata la graduatoria finale relativa alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di un esperto di Servizi giuridico/amministrativi e legali (profilo B) indetta dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia giusta decreto n. 468 del 9 giugno 2025; b) di tutti gli atti della procedura di sub a), ivi compresi i verbali n. 1 del 3 settembre 2025, n. 2 del 17 settembre 2025, n. 3 del 6 ottobre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, se ed in quanto lesivi; c) delle schede di valutazione titoli della ricorrente e delle schede di valutazione titoli degli altri candidati redatte dalla Commissione della procedura suddetta, numero, data e contenuti sconosciuti in quanto ad oggi non trasmessi; d) del provvedimento, numero e date sconosciuti, in quanto non trasmesso alla ricorrente né ad oggi pubblicato sulla piattaforma informatica della P.A. resistente, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione della procedura suddetta e dichiarato vincitore il candidato con miglior punteggio; e) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO EX ART. 116 CPA f) del silenzio - rifiuto del Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata, ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 dalla ricorrente in data 7 ottobre 2025, tanto anche previo annullamento della nota dell'Amministrazione resistente prot. n. 2314 del 31 ottobre 2025 con la quale la stessa P.A., invitava la ricorrente a recarsi in loco per la visione e l’estrazione copia dei documenti; g) del silenzio maturato dall’amministrazione anche in ordine alla nota della ricorrente del 31 ottobre 2025- di riscontro della nota dell'Amministrazione prot. n. 2314 del 31 ottobre 2025 indicata sub f) - e, per l'effetto; PER L'ACCESSO AI SEGUENTI ATTI h) scheda di valutazione dei titoli dell'Avv. Antonia Romano a firma della Commissione di Valutazione della procedura sub a); 2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 15 dicembre 2025: a) del decreto n. 1003 del 15 novembre 2025, pubblicato in data 6 dicembre 2025, della Commissione all’uopo nominata, con il quale è stata approvata la graduatoria finale relativa alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di un esperto di Servizi giuridico/amministrativi e legali (profilo B) indetta dal Commissario di Governo – Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia e nominata vincitrice l’Avv. Tagliarini Rosalia Giuseppina; 3) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato l’8 gennaio 2026: a) della scheda di valutazione titoli dell’Avv. Antonia Romano, depositata da parte resistente in data 18.12.2025 in uno alla costituzione in giudizio, per la parte nella quale non sono stati attribuiti i relativi punteggi per molti degli incarichi dichiarati e non le è stato attribuito il punteggio dovuto anche in ordine all’anzianità di iscrizione all’albo professionale; b) delle schede di valutazione titoli degli Avv.ti Tagliarini Rosalia Giuseppina e Luigi Randazzo, così denominate ancorché prive del punteggio attribuito per ciascun incarico, depositate da parte resistente in data 18 dicembre 2025 in uno alla costituzione in giudizio, se e nella misura in cui siano lesive dei diritti della ricorrente; c) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale. NONCHE’ AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE EX ART. 55 CPA dell’intera procedura espletata e di tutti gli atti di gara presupposti; IN OGNI CASO per la declaratoria di inefficacia/nullità contratto sottoscritto in data 17 novembre 2025 dall’Avv. Tagliarini Giuseppina Rosalia, come dichiarato dall’Amministrazione nella nota prot. 2578 del 12 dicembre 2025; IN OGNI CASO per la declaratoria di inefficacia/nullità contratto sottoscritto in data 17.11.2025 dall’Avv. Tagliarini Giuseppina Rosalia, come dichiarato dall’Amministrazione nella nota prot. 2578 del 12.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di esperto di servizi giuridico/amministrativi e legali, nonché valutazioni dei titoli e successivo decreto di approvazione della graduatoria e nomina della vincitrice
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura comparativa indetta dal Commissario di Governo per il conferimento di un incarico di esperto di servizi giuridico/amministrativi e legali (profilo B), contestando la graduatoria finale, i verbali della Commissione, le schede di valutazione dei titoli proprie e degli altri candidati, nonché il successivo decreto di approvazione della graduatoria e nomina della vincitrice. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha censurato in particolare la propria scheda di valutazione, lamentando il mancato riconoscimento del punteggio relativo a numerosi incarichi dichiarati e all’anzianità di iscrizione all’albo professionale, oltre alle schede dei primi classificati. Ha inoltre chiesto l’annullamento dell’intera procedura, la sospensione cautelare degli atti e la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto stipulato dalla vincitrice. Nel ricorso introduttivo ha proposto anche domanda di accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., riguardante in particolare la scheda di valutazione della candidata vincitrice. Il Collegio ha rilevato che dagli atti e dai verbali non emergevano elementi sufficienti a chiarire le ragioni per cui ai primi due classificati erano stati attribuiti 42 punti relativamente al criterio C del profilo B.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. In particolare, ha considerato che gli atti impugnati, avuto riguardo alla tipologia e alla durata dell’incarico, non determinano un pericolo grave e irreparabile, anche perché la ricorrente potrebbe conseguire l’incarico in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Il Collegio non ha invece definito il merito delle censure sulla valutazione dei titoli e sulla graduatoria. Per assicurare una completa cognizione della controversia, ha disposto un’istruttoria nei confronti dell’amministrazione, ordinandole di depositare entro venti giorni chiarimenti e documentazione sulle valutazioni che hanno condotto all’attribuzione di 42 punti ai primi due classificati con riferimento al criterio C del profilo B, aspetto non adeguatamente spiegato nei verbali e nelle schede disponibili. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per l’assenza di un pericolo grave e irreparabile.
Richiamato con riferimento alla domanda di accesso agli atti proposta dalla ricorrente.
Richiamati quale base normativa dell’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di atti relativi a una procedura comparativa richiede la dimostrazione di un pericolo grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando la tipologia e la durata dell’incarico consentano al candidato di conseguirlo, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, senza che il pregiudizio dedotto assuma carattere irreversibile.
- Quando dagli atti della procedura selettiva non risultano comprensibili le ragioni dell’attribuzione di uno specifico punteggio ai candidati, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria, chiedendo all’amministrazione chiarimenti e documentazione sulle valutazioni compiute dalla commissione.
- La decisione cautelare può limitarsi alla verifica del periculum in mora e disporre contestualmente incombenti istruttori, senza anticipare la decisione sulle censure di legittimità relative alla graduatoria e alla valutazione dei titoli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →