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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51252/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa, utilizzo indebito di carta di pagamento, riciclaggio (art. 648-bis) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1), denunciando: 1) contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione e errata applicazione degli artt. 648-bis e 648-ter.1 in punto di elemento soggettivo, sostenendo che non sussistesse il dolo, neanche eventuale, in quanto si sarebbe limitato ad intestarsi carte Postepay senza controllo sul saldo e senza disponibilita' materiale; 2) contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione e errata applicazione dell'art. 648-ter.1 con riferimento alla condotta di occultamento (capo 27), in particolare sulla prova della restituzione degli importi e su circostanze non valutate dalla Corte territoriale; 3) omessa motivazione e errata applicazione dell'art. 648-ter.1 in ordine alla qualificazione come impiego o reimpiego di somme in attività economiche, sostenendo che l'uso del POS non avrebbe costituito reimpiego ma mera 'cambiatura' del denaro; 4) illogicita' della motivazione in ordine alla determinazione e alla riduzione della pena, lamentando l'erronea determinazione del punto di partenza della quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in massima parte, meri attacchi al giudizio di fatto e alla valutazione delle prove operata dai giudici di merito, esorbitando dal sindacato di legittimita' che non puo' rivedere la valutazione probatoria in assenza di vizi di motivazione manifesti. In particolare, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la consegna di piu' carte intestate al Masella in pochi giorni a persone prive di esperienza era riconducibile a scopi illeciti e idonea a integrare il dolo, anche in forma eventuale, per riciclaggio e autoriciclaggio; ha inoltre ritenuto congrua la ricostruzione circa l'uso del POS del ristorante La Perla per monetizzare i proventi delle truffe. Il ricorso e' stato dunque respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma equa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il delitto di riciclaggio possa essere configurato anche a titolo di dolo eventuale quando l'agente abbia la concreta possibilita' di rappresentarsi e accetti il rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto o fatto transitare

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    L'articolo e' stato applicato sia per i fatti di autoriciclaggio relativi all'impiego/monetizzazione dei proventi tramite POS sia per la condotta di occultamento; la Corte ha condiviso l'interpretazione che l'utilizzo di carte e di terminali per far transitare e monetizzare i proventi integra la fattispecie quando sussista almeno il dolo eventuale sulla provenienza illecita

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Suprema Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimita' sulla motivazione: e' consentito verificare la presenza, la manifesta illogicita', la contraddittorieta' o l'incompatibilita' con atti del processo, ma non rivedere la valutazione probatoria ordinaria dei fatti

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale che, ai sensi della disposizione, ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per giustificare l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente, in caso di inammissibilita' del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non e' possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti quando si propongono censure circostanziali che si risolvono in una diversa valutazione della prova: il sindacato e' limitato a vizi di motivazione manifesti, contraddittori o incompatibilita' con atti processuali specifici
  • Per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, il dolo eventuale e' sufficiente quando l'agente poteva concretamente rappresentarsi la provenienza delittuosa del denaro e ha accettato il rischio; circostanze fattuali come l'intestazione e la consegna a terzi di piu' carte in tempi ristretti e l'uso di POS in orari anomali possono essere elementi idonei a dimostrare tale consapevolezza
  • La qualificazione della condotta come riciclaggio o autoriciclaggio richiede una valutazione complessiva del contesto e degli elementi indiziari; il semplice uso di strumenti di pagamento non esclude la rilevanza penale se emerge uno schema organizzato di trasferimento e monetizzazione di proventi illeciti
  • Quando esiste una doppia conforme (stessa valutazione in primo e secondo grado), la possibilita' di successo in Cassazione e' assai ridotta salvo errori di diritto manifesto o gravi profili di contraddittorieta' e carenza motivazionale
  • Nelle impugnazioni occorre distinguere chiaramente tra vizio di violazione di legge nella ricostruzione normativa del fatto e contestazione del giudizio di fatto: solo il primo e' propriamente sindacabile in sede di legittimita' se non pretestuoso

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