Cassazione Penale, Ordinanza n. 28762/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in sette anni di reclusione ed euro 32.000 di multa per il reato continuato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il fatto contestato consisteva nella detenzione di cocaina, hashish e marijuana in quantità indicate in sentenza. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha contestato la conferma della penale responsabilità, deducendo vizio di motivazione sulla destinazione della sostanza allo spaccio: secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato l'esclusione dell'uso esclusivamente personale della droga. Il ricorso riproponeva censure già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla destinazione della sostanza fosse meramente riproduttiva di doglianze già valutate e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e completa, poiché fondata su plurimi indici sintomatici della destinazione allo spaccio: quantità e numero di dosi ricavabili, diversità delle sostanze, modalità di presentazione e rinvenimento di materiale utile al confezionamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio; la valutazione della destinazione della droga deve avvenire sulla base delle circostanze oggettive e soggettive del fatto.
Base normativa implicita per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale o allo spaccio, quando non sia immediatamente evidente dalla condotta, va accertata dal giudice di merito sulla base di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.
- Il giudizio di merito sulla destinazione dello stupefacente è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non potendo il ricorso limitarsi a riproporre contestazioni già disattese con argomentazioni non manifestamente illogiche.
- Indici quali la quantità complessiva della droga, il numero di dosi ricavabili, la pluralità e diversità delle sostanze, le modalità di presentazione e la disponibilità di materiale per il confezionamento sono elementi logicamente idonei a sorreggere la conclusione della destinazione allo spaccio.
- La mera allegazione dell'uso personale, senza specifiche censure alla tenuta logica della motivazione di merito, non è sufficiente a superare una decisione che abbia ricostruito in modo coerente gli indizi della finalità di cessione.
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