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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino ivoriano aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva negato il riconoscimento di ogni forma di protezione e il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione. In sede di legittimità la questione decisiva non ha riguardato il merito della protezione, ma la validità della procura speciale apposta al ricorso: la Corte ha rilevato d'ufficio che la procura era stata conferita in foglio separato ma era priva della certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il ricorrente non si è costituito nel giudizio di cassazione l'Amministrazione intimata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale per proporre ricorso per cassazione nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 deve contenere la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore. Nel caso concreto tale certificazione mancava integralmente. La Corte ha anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre non ha pronunciato sulle spese per mancata costituzione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    La procura per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data; la mancanza della certificazione determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 prevede una regola speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla norma speciale in materia di protezione internazionale.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso devono essere rilevate d'ufficio, senza necessità di contraddittorio sulla questione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro rispetto al quale si calcola l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 3, 10, 24, 111 Cost.

    Richiamati solo nel quadro della questione di legittimità costituzionale poi respinta dalla Corte costituzionale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato solo nel quadro del possibile contrasto con la direttiva 2013/32/UE e con la CEDU.

  • direttiva 2013/32/UE

    Richiamata solo nel contesto della questione di costituzionalità, non come base della decisione nel caso concreto.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    art. 47; artt. 18 e 19, § 2

    Richiamata nel contesto della questione di costituzionalità già respinta.

  • CEDU

    Richiamata nel contesto della questione di costituzionalità già respinta.

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008 la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca in modo espresso la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se tale dato è certificato dal difensore.
  • La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura, quando richiesta dalla disciplina speciale, integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso devono essere rilevate d'ufficio dalla Corte, senza necessità di previa interlocuzione con le parti.
  • La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale deroga alle regole generali sulla procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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