Cassazione Civile, Ordinanza n. 17789/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di subappalto stipulato il 9 dicembre 2021, contenente una clausola compromissoria che devolveva le liti a un collegio arbitrale con decisione "secondo equità". La società subcommittente ha impugnato il lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello, sostenendo che gli arbitri avessero ecceduto i propri poteri: avrebbero, da un lato, escluso in radice il giudizio equitativo equiparando astrattamente equità e diritto; dall'altro, avrebbero deciso in concreto secondo diritto, applicando in particolare le norme sulle decadenze per vizi dell'opera ex artt. 1667 e 1670 c.c., nonostante la clausola imponesse l'equità. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 822 e 829, n. 4, c.p.c. per errata esclusione dell'eccesso di potere degli arbitri e per decisione secondo diritto anziché equità; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia o omesso esame del primo motivo di appello. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità dei motivi e, in subordine, la loro infondatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la devoluzione della controversia agli arbitri "secondo equità" non impedisce agli arbitri di ritenere, nell'esercizio del loro potere valutativo, coincidenti equità e diritto, senza necessità di una motivazione autonoma e distinta sul punto; nel caso concreto, gli arbitri non avevano negato l'equità, ma avevano valorizzato equitativamente il lungo intervallo di sedici mesi tra esecuzione dell'opera e denuncia dei vizi. Ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, osservando che nel sistema delle impugnazioni del lodo il vizio di motivazione apparente è configurabile solo nei limiti specifici dell'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c., quando la motivazione sia assolutamente incomprensibile o manchi del tutto, non essendo questo il caso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il primo motivo di gravame, sicché non ricorreva alcuna omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del potere degli arbitri e la necessità di rispettare la clausola che imponeva la decisione secondo equità.
art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte precisa che l'eventuale decisione secondo diritto, in presenza di clausola che impone l'equità, è censurabile solo se gli arbitri abbiano erroneamente ritenuto di dover decidere secondo diritto o di non poter decidere secondo equità.
art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c.
Il vizio relativo alla motivazione del lodo è ricondotto ai soli casi di contrasto interno o insanabile della motivazione tale da rendere impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare il difetto di motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato quale parametro della motivazione apparente della sentenza di appello.
Richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti della motivazione.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sul motivo di appello.
Invocato nel terzo motivo in relazione alla specificità dei motivi di appello e al dedotto omesso esame.
Richiamato come norma applicata dagli arbitri in tema di decadenza per vizi dell'opera.
Richiamato come ulteriore norma applicata dagli arbitri in tema di decadenza/azione per vizi nell'appalto/subappalto.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
La Corte osserva che il primo motivo si pone in contrasto con un orientamento consolidato, rendendolo anche inammissibile ai sensi di tale norma.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la censura di nullità processuale relativa alla motivazione e all'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte rileva che la critica della ricorrente tenta impropriamente di far valere un vizio motivazionale non consentito nei limiti del motivo invocato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare la misura del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La clausola compromissoria che impone agli arbitri di decidere secondo equità non impedisce che gli arbitri ritengano, nel caso concreto, coincidenti equità e diritto, senza dover enunciare una motivazione autonoma e distinta su tale coincidenza.
- L'eccesso di potere degli arbitri per violazione della clausola sull'equità ricorre solo se gli arbitri abbiano escluso in radice il potere di decidere secondo equità o abbiano creduto erroneamente di essere tenuti a decidere secondo diritto; non è sufficiente che la decisione richiami norme di diritto, se tali norme sono utilizzate come espressione di una valutazione equitativa.
- Nel sistema di impugnazione del lodo arbitrale, il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti tipici previsti dalla legge, e non consente una revisione generale della sufficienza o della persuasività della motivazione.
- La motivazione apparente o il difetto di motivazione del lodo o della sentenza d'appello sussistono solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente incongrua da rendere impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto se il giudice omette completamente di provvedere su una domanda o un motivo decisivo; non è configurabile quando la censura sia stata comunque esaminata, anche sinteticamente, dal giudice di merito.
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