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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17789/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di subappalto stipulato il 9 dicembre 2021, contenente una clausola compromissoria che devolveva le liti a un collegio arbitrale con decisione "secondo equità". La società subcommittente ha impugnato il lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello, sostenendo che gli arbitri avessero ecceduto i propri poteri: avrebbero, da un lato, escluso in radice il giudizio equitativo equiparando astrattamente equità e diritto; dall'altro, avrebbero deciso in concreto secondo diritto, applicando in particolare le norme sulle decadenze per vizi dell'opera ex artt. 1667 e 1670 c.c., nonostante la clausola imponesse l'equità. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 822 e 829, n. 4, c.p.c. per errata esclusione dell'eccesso di potere degli arbitri e per decisione secondo diritto anziché equità; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia o omesso esame del primo motivo di appello. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità dei motivi e, in subordine, la loro infondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la devoluzione della controversia agli arbitri "secondo equità" non impedisce agli arbitri di ritenere, nell'esercizio del loro potere valutativo, coincidenti equità e diritto, senza necessità di una motivazione autonoma e distinta sul punto; nel caso concreto, gli arbitri non avevano negato l'equità, ma avevano valorizzato equitativamente il lungo intervallo di sedici mesi tra esecuzione dell'opera e denuncia dei vizi. Ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, osservando che nel sistema delle impugnazioni del lodo il vizio di motivazione apparente è configurabile solo nei limiti specifici dell'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c., quando la motivazione sia assolutamente incomprensibile o manchi del tutto, non essendo questo il caso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il primo motivo di gravame, sicché non ricorreva alcuna omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La clausola compromissoria che impone agli arbitri di decidere secondo equità non impedisce che gli arbitri ritengano, nel caso concreto, coincidenti equità e diritto, senza dover enunciare una motivazione autonoma e distinta su tale coincidenza.
  • L'eccesso di potere degli arbitri per violazione della clausola sull'equità ricorre solo se gli arbitri abbiano escluso in radice il potere di decidere secondo equità o abbiano creduto erroneamente di essere tenuti a decidere secondo diritto; non è sufficiente che la decisione richiami norme di diritto, se tali norme sono utilizzate come espressione di una valutazione equitativa.
  • Nel sistema di impugnazione del lodo arbitrale, il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti tipici previsti dalla legge, e non consente una revisione generale della sufficienza o della persuasività della motivazione.
  • La motivazione apparente o il difetto di motivazione del lodo o della sentenza d'appello sussistono solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente incongrua da rendere impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto se il giudice omette completamente di provvedere su una domanda o un motivo decisivo; non è configurabile quando la censura sia stata comunque esaminata, anche sinteticamente, dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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