Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un soggetto ha impugnato, prima davanti al giudice di pace e poi in appello, una cartella di pagamento riferita a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada iscritte a ruolo anni prima. Ha sostenuto di non aver mai ricevuto la cartella, di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo richiesto nel 2017, e ha chiesto la declaratoria di nullità della pretesa, deducendo anche la prescrizione quinquennale del credito. Il tribunale ha rigettato l’appello qualificando la domanda come azione di accertamento negativo del credito, ritenendola inammissibile per difetto di interesse in assenza di atti esecutivi e poiché la cartella risultava regolarmente notificata; ha inoltre affermato che i fatti estintivi successivi, come la prescrizione, non potevano essere fatti valere con tale azione ma solo con opposizione all’esecuzione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, da un lato, omessa pronuncia sulla prescrizione e, dall’altro, violazione dell’art. 615 c.p.c. per avere il giudice di merito escluso l’ammissibilità della domanda e del relativo motivo estintivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente che la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, effettuata presso il difensore già costituito in appello, non presentava profili invalidanti tali da impedire l’esame. Nel merito, ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché la sentenza impugnata aveva correttamente qualificato l’azione come accertamento negativo del credito e l’aveva dichiarata inammissibile per difetto di interesse, essendo la cartella regolarmente notificata e mancando una procedura esecutiva in corso. Da ciò discendeva che la prescrizione era stata logicamente assorbita dalla pronuncia di inammissibilità e che, comunque, i fatti estintivi successivi alla formazione del titolo non potevano essere dedotti con l’azione così qualificata. La Corte ha quindi confermato l’esito di inammissibilità del giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell’intimata, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte osserva che la doglianza è assorbita dalla preliminare declaratoria di inammissibilità della domanda.
viene richiamato in relazione all’opposizione all’esecuzione; la Corte ribadisce che i fatti estintivi successivi al titolo sono deducibili con tale rimedio solo quando vi sia un’iniziativa esecutiva, non essendo sufficiente un’azione di accertamento negativo.
indica i vizi denunciati in cassazione (violazione di legge, nullità e omesso esame/omessa pronuncia) ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili.
è evocato per affermare che, ove il rimedio fosse stato qualificabile come opposizione all’esecuzione, il ricorso sarebbe comunque tardivo rispetto al termine lungo.
è la norma processuale sulla trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
è richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali connessa all’emergenza Covid.
art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933
è evocato per chiarire che il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte dell’Avvocatura dello Stato non è esclusivo.
art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
la Corte esclude che trovi applicazione nella fattispecie, perché riferito al patrocinio obbligatorio delle amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- L’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo o della cartella è inammissibile per difetto di interesse quando la cartella risulti regolarmente notificata e il debitore non faccia valere un’oggettiva impossibilità di conoscere la pretesa o un’iniziativa esecutiva già avviata.
- L’azione di accertamento negativo del credito non può essere utilizzata per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, come la prescrizione, se manca una procedura esecutiva in atto; tali fatti sono deducibili nel diverso ambito dell’opposizione all’esecuzione.
- L’eccezione di omessa pronuncia sulla prescrizione è assorbita quando il giudice abbia dichiarato in rito inammissibile l’intera domanda per difetto di interesse.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo ha funzione recuperatoria ed è ammissibile solo se serve a rimediare a una cartella non notificata o invalidamente notificata, non per riaprire termini di impugnazione già decorsi.
- Nel giudizio di cassazione, la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito è sindacabile nei limiti del vizio denunciato, ma non può essere liberamente sostituita da una diversa ricostruzione della parte ricorrente.
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