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Sentenza

Sentenza del 14/03/2024 n. 6927 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. 853, relativo alla Tarsu 2010 e all’importo di 22.068,65 euro per una tensostruttura amovibile detenuta da Studio 80 S.a.s. La Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, aveva accolto l’appello della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Frosinone n. 1045/2/2015, escludendo la tassazione di aree scoperte e contestando il calcolo delle tariffe e la mancata riduzione per l’uso stagionale. Tre Esse ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: (1) violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale, sostenendo che le aree scoperte sono presuntivamente produttive di rifiuti e che spettava alla contribuente dichiararne e provare l’inutilizzabilità; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Studio 80 ha eccepito la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: la sentenza regionale, depositata il 22 giugno 2017 e non notificata, è stata impugnata con ricorso spedito il 22 gennaio 2018, entro il termine semestrale. Ha accolto il motivo relativo alla motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello conteneva affermazioni apodittiche senza spiegare le ragioni dell’esclusione delle aree scoperte, dell’asserito errore tariffario, della rilevanza dell’uso stagionale né della valutazione della documentazione della contribuente. Ha dichiarato assorbito il motivo sulla disciplina sostanziale della Tarsu, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La questione sulla debenza della Tarsu resta quindi da decidere nel rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 326 c.p.c.

    la sentenza (non notificata) è stata depositata il 22 giugno 2017, mentre l'impugnazione in esame risulta essere stata spedita per la notifica tramite servizio postale in data 22 gennaio 2018 e quindi nei sei mesi di cui all' art. 326 cod. proc. civ.

    Nel caso deciso, il ricorso contro una sentenza non notificata è stato considerato tempestivo perché spedito entro sei mesi dal deposito.

  • Art. 111, sesto comma, Cost.

    Siffatta motivazione si considera - come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ.

    La motivazione deve rendere riconoscibili le ragioni della decisione e l’iter logico seguito; se le affermazioni sono solo apparenti e non consentono un controllo effettivo, la sentenza è nulla.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Siffatta motivazione si considera - come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, non meramente grafica o assertiva; la sua mancanza determina nullità denunciabile in cassazione.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Siffatta motivazione si considera - come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la nullità per motivazione apparente discende anche dalla disposizione che richiede l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Siffatta motivazione si considera - come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile in cassazione come violazione processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • Una motivazione non è sufficiente solo perché compare materialmente nella sentenza: deve spiegare le ragioni concrete della decisione e permettere alle parti e al giudice di legittimità di ricostruire il percorso logico seguito.
  • Affermazioni apodittiche su imponibilità, tariffe, documenti o caratteristiche delle superfici, senza indicare i fatti e le ragioni che le sostengono, possono integrare motivazione apparente e comportare la cassazione con rinvio.
  • Quando la sentenza è cassata per un vizio motivazionale e le questioni sostanziali restano assorbite, non si può considerare definitivamente accertata la spettanza o l’esclusione del tributo: il giudice del rinvio deve riesaminare i temi non decisi con motivazione adeguata.
  • Per una sentenza non notificata, il ricorso per cassazione è tempestivo se proposto entro sei mesi dal deposito, secondo il termine richiamato dall’art. 326 c.p.c.

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