Sentenza del 14/03/2024 n. 6868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento TARSU per gli anni d’imposta 2005 e 2006, relativo a una superficie tassabile di 844 mq, notificato il 6 ottobre 2011 (la sentenza menziona anche l’8 ottobre). La contribuente ha formulato cinque motivi: 1) il Comune si sarebbe costituito nei giudizi di merito tramite invio postale, anziché mediante deposito in segreteria; 2) l’avviso sarebbe stato insufficientemente motivato e privo dell’allegazione dell’accertamento della concessionaria C.C., richiamato per determinare la superficie; 3) la mancata allegazione avrebbe impedito di conoscere le ragioni specifiche della pretesa; 4) non sarebbero state indicate in modo adeguato le modalità e il periodo di calcolo degli interessi; 5) per il 2005 l’accertamento sarebbe decaduto, poiché l’occupazione era iniziata il 1° gennaio 2005, il termine quinquennale scadeva il 31 dicembre 2010 e l’avviso fu notificato nell’ottobre 2011. La CTR Sicilia aveva respinto l’appello della contribuente, confermando la decisione della CTP di Agrigento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la costituzione del Comune mediante spedizione postale era ammissibile nel processo tributario; la mancata pronuncia della CTR su tale eccezione è stata corretta dalla Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Ha rigettato congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo: l’avviso indicava la superficie tassata di 844 mq, sufficiente a rendere comprensibile la pretesa senza allegare il sopralluogo della concessionaria, non essendo stato dimostrato che contenuti ulteriori fossero indispensabili; inoltre, gli interessi erano verificabili sulla base del tasso legale, della disciplina richiamata e della decorrenza dalla scadenza del versamento fino alla data dell’accertamento. Ha accolto il quinto motivo: poiché la detenzione era già in corso il 1° gennaio 2005, il termine di decadenza per l’annualità 2005 scadeva il 31 dicembre 2010 e l’avviso notificato nell’ottobre 2011 era tardivo. Ha quindi cassato parzialmente la sentenza e deciso nel merito, annullando l’avviso limitatamente al 2005 e lasciando ferma la pretesa per il 2006. Spese dell’intero giudizio integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, comma 2, e 54
Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell'appello incidentale possono avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni e dell'atto di impugnazione, ma anche mediante trasmissione degli stessi con plico raccomandato spedito nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale.
La costituzione della parte appellata, anche quando effettuata mediante spedizione postale delle controdeduzioni, è ammissibile; non è necessario il solo deposito materiale in segreteria.
Codice di procedura civile, art. 384
La Cassazione può porre rimedio a un’omessa pronuncia del giudice d’appello decidendo direttamente la questione di diritto, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto.
L’obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti dal contribuente il cui contenuto integra effettivamente la motivazione dell’avviso. Non impone di allegare documenti richiamati soltanto a fini narrativi o i cui elementi essenziali siano già riportati nell’atto.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3
Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto.
La decisione richiama la norma in collegamento con l’obbligo di motivazione: l’allegazione è necessaria per gli atti che integrano le ragioni del provvedimento, non per ogni documento semplicemente menzionato.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 165
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
La decorrenza degli interessi è collegata al momento in cui il tributo è esigibile; se l’avviso indica la base normativa e il tasso applicato, la decorrenza può essere verificata dalla scadenza del versamento dovuto.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l’omessa denuncia e il mancato versamento, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’adempimento avrebbe dovuto essere effettuato; il mancato rispetto del termine comporta la decadenza.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1
I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.
Se l’occupazione è già in corso all’inizio dell’anno e prima del 20 gennaio, il termine dichiarativo rileva nell’anno corrente; ai fini della decadenza, il quinquennio per l’annualità 2005 scadeva quindi il 31 dicembre 2010.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione della parte appellata può avvenire anche con spedizione postale delle controdeduzioni, nei termini previsti; non è ammissibile contestarla per il solo fatto che non vi sia stato deposito materiale in segreteria.
- Un avviso motivato per relationem deve allegare gli atti richiamati quando il loro contenuto è necessario a integrare le ragioni della pretesa e non è già riportato nell’avviso. Il contribuente che ne contesta l’omessa allegazione deve indicare e dimostrare quale contenuto essenziale manchi e perché sia indispensabile alla difesa.
- Per contestare interessi indicati nell’avviso, occorre considerare la disciplina applicabile e gli elementi forniti nell’atto: tasso, base normativa e decorrenza dalla scadenza del tributo possono rendere il calcolo verificabile, anche senza l’indicazione espressa di ogni singolo giorno del periodo.
- Per la TARSU, se l’occupazione era già in corso all’inizio dell’anno d’imposta, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno; il termine quinquennale per notificare l’accertamento decorre quindi con riferimento a quell’annualità. Un avviso notificato dopo il 31 dicembre del quinto anno è decaduto per tale annualità.
- La decadenza riferita a un singolo anno d’imposta può comportare l’annullamento parziale dell’avviso, senza travolgere automaticamente le pretese relative ad altre annualità tempestivamente accertate.
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