Sentenza del 14/03/2024 n. 6924 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di pagamento n. 2012/2591, con cui S.E.Pi. aveva richiesto 5.454,51 euro per omesso versamento della TARSU relativa al 2012. Il contribuente aveva contestato le tariffe comunali, sostenendo che fosse illegittimo applicare a ristoranti e trattorie una tariffa superiore a quella prevista per mense, birrerie e hamburgherie. La Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva accolto parzialmente il ricorso, applicando la tariffa più bassa di 11,61 euro/m² anziché quella di 16,78 euro/m²; la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato. S.E.Pi. ha impugnato la decisione in Cassazione con quattro motivi: motivazione apparente; violazione delle regole sulle prove e sulle presunzioni, perché la decisione si basava su una congettura circa la produzione di rifiuti; violazione delle norme TARSU e dei limiti al potere di disapplicazione del regolamento comunale; invasione della discrezionalità amministrativa e superamento dei limiti della giurisdizione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR era comprensibile e permetteva di ricostruire le ragioni della decisione, anche se la Corte ne ha poi ritenuto errata la valutazione. Ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo: la differenza tariffaria era fondata sui diversi coefficienti medi di produzione dei rifiuti previsti dal metodo normalizzato, pari a 60,24 kg/m² annui per ristoranti e trattorie e a 32,2 kg/m² annui per mense, birrerie e hamburgherie. La mera valutazione empirica secondo cui le mense produrrebbero più rifiuti non bastava a dimostrare l’illegittimità del regolamento né a giustificarne la disapplicazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente: resta quindi dovuta la pretesa TARSU secondo la tariffa applicabile ai ristoranti. A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 4.500 euro oltre accessori e 200 euro per spese vive; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non può di certo ritenersi viziato da illegittimità e, dunque, non può essere disapplicato, ai sensi dell' art. 7 , comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , il citato regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, ha utilizzato i criteri stabiliti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. "metodo normalizzato"), nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", commisurando la tariffa alle quantità (e qualità) media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia dell'attività svolte, nonché al costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti.
Il giudice tributario può disapplicare un regolamento comunale soltanto se ne accerta uno specifico vizio di legittimità. Non è sufficiente dissentire dai criteri tariffari o reputare empiricamente non convincente la distinzione: nel caso deciso, il regolamento era legittimo perché applicava il metodo normalizzato e differenziava le tariffe in base alla produzione media di rifiuti.
Artt. 61, 65, 68 e 69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
nel quadro delle previsioni di cui agli artt. 65 , 68 e 69 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , nonché delle tabelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 , il regolamento Tarsu del Comune di Pisa, emanato con deliberazione n. 98 del 21 dicembre 2004, aveva proceduto ad una revisione delle classi di contribuzione della Tarsu in termini corrispondenti alla classificazione prevista, per le utenze non domestiche, dalla Tabella 4A del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 , mentre con delibera n. 169 dell'8 novembre 2004 il Comune definiva, per l'anno 2005 (ancora valido per l'anno 2012) un nuovo impianto tariffario.
La disciplina della TARSU consente di organizzare le utenze e determinare le tariffe secondo classi e criteri riferiti alla tipologia d’uso e alla produzione dei rifiuti. La differenziazione tra ristoranti e mense è giustificata quando poggia sui coefficienti di produttività previsti e applicati secondo il sistema tariffario pertinente.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare Tabella 4A
Dal contenuto di tale atto nei termini opportunamente riepilogati nel ricorso (v. pagina n. 33) emerge, in particolare, un diverso coefficiente di produttività di rifiuti (qn) ricavato sui valori medi della Tabella 4a del d.P.R. 158/1999 pari, per i ristoranti-trattorie (classe 22), a 60,24 Kg/m2 anno, di gran lunga maggiore rispetto a quella stabilita per le utenze appartenenti alla classe 23 (mense, birrerie, hamburgherie), pari a 32,2 Kg/m2 anno. In tali termini, quindi, si spiega e si giustifica la diversità di tariffa.
I coefficienti medi di produttività della Tabella 4A costituiscono una base oggettiva per graduare le tariffe in funzione dei rifiuti ordinariamente prodotti dalle diverse categorie. La maggiore tariffa per ristoranti e trattorie era giustificata dal coefficiente più elevato rispetto a quello delle mense e delle attività assimilate.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Siffatta motivazione si considera - come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .
Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito. Non è invece sufficiente denunciare una motivazione semplicemente non condivisibile o non abbastanza persuasiva.
Art. 111, sesto comma, della Costituzione
Siffatta motivazione si considera - come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .
La motivazione deve raggiungere un livello minimo che renda percepibili le ragioni della decisione e verificabile il percorso logico del giudice; la mera insufficienza argomentativa non equivale a motivazione apparente.
Art. 132, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile
Siffatta motivazione si considera - come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell'art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .
La sentenza deve esporre una motivazione effettiva, tale da rendere conoscibili le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza integra un vizio di nullità.
Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
Va, invece, va esclusa (in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 , comma 1, lett. b) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , applicabile ratione temporis al caso in esame) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
Dopo la riforma applicabile al caso, la sola insufficienza della motivazione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5; resta distinta l’ipotesi di motivazione apparente, denunciabile come nullità.
Artt. 115 del codice di procedura civile e 2729, primo comma, del codice civile
La censura secondo cui il giudice avrebbe fondato la decisione su una congettura è stata accolta insieme agli altri motivi: nel caso concreto la comparazione empirica sulla quantità di rifiuti non era sufficiente a superare i coefficienti tariffari normativamente adottati. La Corte non ha formulato un’autonoma regola interpretativa ulteriore su queste disposizioni.
Art. 360, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura è stata rigettata perché le ragioni della decisione della CTR erano comprensibili.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione o falsa applicazione delle norme sulle prove e della disciplina TARSU; le censure sostanziali relative alla disapplicazione del regolamento sono state accolte.
Art. 360, primo comma, n. 1, del codice di procedura civile
È il parametro invocato per la censura relativa ai limiti esterni della giurisdizione; la Corte ha accolto il motivo nel quadro delle contestazioni contro la rideterminazione giudiziale della tariffa e la disapplicazione del regolamento comunale.
Art. 360, primo comma, n. 4, e artt. 112 e 113, comma 2, n. 4, del codice di procedura civile
Sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente, ma la Corte ha rigettato tale censura perché la motivazione della sentenza impugnata era intellegibile.
Massime di principio
- La tariffa dei rifiuti può essere diversa tra attività commerciali apparentemente simili se la distinzione è fondata su criteri oggettivi, quali i coefficienti medi di produzione dei rifiuti previsti dal metodo tariffario applicabile.
- Il giudice tributario non può sostituire con una propria impressione empirica le valutazioni tariffarie del Comune: per disapplicare un regolamento occorre individuare e dimostrare uno specifico vizio di legittimità, come violazione di legge o eccesso di potere.
- Per contestare una tariffa non basta affermare che categorie simili dovrebbero produrre quantità analoghe di rifiuti; occorre confrontarsi con i dati, i coefficienti e i criteri normativi effettivamente utilizzati dall’ente.
- Una motivazione è apparente solo se non rende comprensibili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito. Una motivazione ritenuta errata o insufficiente nel merito non è, per ciò solo, nulla.
- Quando la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e dispone che il ricorso originario del contribuente sia rigettato, la pretesa tributaria resta dovuta secondo la tariffa corretta; le spese seguono la soccombenza nei termini stabiliti dalla sentenza.
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