Cassazione Civile, Ordinanza n. 17468/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore aveva visto respingere dal Tribunale l'opposizione contro il diniego di ammissione al passivo del fallimento del proprio credito per indennità di mancato preavviso. Il diniego era stato fondato sulla tardività della domanda, proposta oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In cassazione il ricorrente, con un unico motivo, non contestava né la tardività né l'assenza di una causa a lui non imputabile, ma sosteneva che il termine per le domande tardive dovesse intendersi esteso a diciotto mesi, in applicazione del combinato disposto degli artt. 16 e 101 l. fall., poiché la sentenza dichiarativa di fallimento aveva fissato l'udienza di verifica del passivo a 122 giorni, rivelando così una particolare complessità della procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la proroga del termine per le domande tardive non opera automaticamente in presenza di una procedura complessa, ma richiede una scelta espressa e discrezionale del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso concreto, nella sentenza non risultava disposta alcuna proroga fino a diciotto mesi; inoltre, la diversa organizzazione interna della verifica del passivo non poteva incidere sul regime del termine legale già decorso. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il termine per le domande tardive è di dodici mesi dall'esecutività dello stato passivo, prorogabile fino a diciotto mesi solo mediante espresso esercizio del potere discrezionale del tribunale nella sentenza di fallimento, non in via automatica.
la fissazione dell'udienza di verifica del passivo oltre 120 giorni può esprimere una valutazione di complessità, ma non vale di per sé a prorogare il termine per le domande tardive se la proroga non è stata espressamente disposta.
il ricorso è inammissibile quando propone una soluzione già disattesa da consolidata giurisprudenza di legittimità senza offrire elementi idonei a mutare l'orientamento.
art. 12 preleggi
l'interpretazione proposta dal ricorrente è stata ritenuta contraria al significato proprio delle parole secondo la loro connessione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La proroga del termine per proporre domande tardive nel fallimento non deriva automaticamente dalla maggiore complessità della procedura, ma richiede un'espressa determinazione del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento.
- La sola fissazione dell'udienza di verifica del passivo a una distanza superiore a 120 giorni non equivale, di per sé, a proroga del termine per le domande tardive fino a diciotto mesi.
- Se il giudice delegato o il curatore organizzano la verifica del passivo in modo da differirne la prima esecutorietà, tale differimento incide sul dies a quo del termine annuale, non lo riduce.
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso che ripropone una tesi già ripetutamente respinta dalla giurisprudenza di legittimità senza apportare argomenti nuovi idonei a mutarla.
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