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Sentenza

Sentenza del 05/12/2023 n. 815 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Imposta di registro - atti enunciati - requisito della coincidenza delle parti - necessità - cessione del credito - nasce posizione soggettivamente autonoma - obbligo di pagamento dell'imposta - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'appellante contestava l'imposizione dell'imposta di registro sull'atto enunciato (cessione del credito), sostenendo che tale imposta non fosse dovuta in quanto non sussisteva la coincidenza delle parti tra l'atto principale (decreto ingiuntivo) e l'atto enunciato (cessione del credito). Inoltre, veniva contestata la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che la cessione del credito non comporta la successione nella medesima posizione soggettiva delle parti, ma costituisce un nuovo rapporto autonomo. Pertanto, non sussisteva l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro sull'atto enunciato in assenza di coincidenza delle parti. È stata annullata l'imposta richiesta sull'atto enunciato e condannata l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986

    L'articolo prevede la tassazione degli atti che enunciano altri atti non registrati solo se le parti sono le stesse in entrambi gli atti. La norma mira a evitare che soggetti estranei all'atto originario siano gravati dall'imposta e sanziona chi non ha registrato l'atto originario.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Norme relative al procedimento di mediazione tributaria e al rimborso delle spese nel giudizio.

  • Codice Civile

    disciplina della cessione del credito

    La cessione del credito è una fattispecie modificativa soggettiva che crea una nuova posizione autonoma e non una successione nelle medesime posizioni delle parti originarie.

Massime di principio

  • In caso di imposizione dell'imposta di registro su atti che enunciano altri atti, è necessario verificare la coincidenza delle parti tra l'atto principale e l'atto enunciato; in assenza di tale coincidenza, l'imposta sull'atto enunciato non è dovuta.
  • La cessione del credito non equivale alla cessione del contratto e non trasferisce la posizione soggettiva identica del cedente al cessionario, ma crea un nuovo rapporto autonomo.
  • L'onere probatorio relativo alla registrazione dell'atto enunciato grava sull'Amministrazione finanziaria che pretende l'imposizione.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro è soddisfatto con l'indicazione degli estremi dell'atto giudiziario sottoposto a registrazione, senza necessità di allegare o notificare l'atto stesso.
  • Non sussiste responsabilità solidale o sussidiaria del cessionario del credito per il pagamento dell'imposta relativa all'atto originario non registrato.

Testo integrale

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