Cassazione Penale, Sentenza n. 4483/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 5 giorni) irrogato dal Consiglio di disciplina per violazione dell'art. 77, comma 1, n. 15, d.P.R. 230/2000 (atteggiamento minaccioso e offensivo verso un agente). Il ricorrente deduceva, in particolare, la violazione dell'art. 81 d.P.R. 230/2000 per mancato rispetto di un periodo minimo tra la contestazione e la convocazione all'udienza (contestazione effettuata in limine/contestualmente alla convocazione), con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione dell'art. 111 Cost.; inoltre si contestava carenza di motivazione e sproporzione della sanzione rispetto alla condotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa preventiva contestazione o la contestazione in limine incidono sulla validità del provvedimento solo se pregiudicano la conoscenza del fatto o l'esercizio dei diritti difensivi. L'art. 81 d.P.R. 230/2000 prescrive i termini ("sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto" e "entro dieci giorni dalla data della contestazione" fissare giorno e ora della convocazione) ma non impone un termine minimo inderogabile fra contestazione e udienza; è invece richiesto un termine "congruo" o "ragionevole" in relazione alla complessità dell'addebito per garantire la difesa. Nel caso concreto il detenuto aveva preso parte attiva al procedimento, ammesso parte della condotta e reso dichiarazioni difensive senza eccepire immediatamente l'inadeguatezza del termine; la motivazione sul carattere offensivo della condotta è stata ritenuta sufficiente e la misura disciplinare plausibile nell'ambito del potere discrezionale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al reclamo avverso provvedimenti nell'ambito dell'ordinamento penitenziario; utilizzata per inquadrare la procedura di reclamo e la sua valutazione di ammissibilità.
Richiamato nell'ambito delle norme procedurali penitenziarie relative alla tutela e agli strumenti impugnatori; impiego tecnico nel fondamento del ricorso.
Norma di diritto processuale penale citata in relazione ai rimedi o profili processuali connessi alla decisione impugnata.
art. 24 Cost.
Riferimento ai diritti della difesa; la Corte ha valutato che il diritto di difesa non è stato pregiudicato nella fattispecie.
art. 27 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali penali e sanzionatori; impiegato per contestare la legittimità della sanzione, senza però trovare accoglimento.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per presunta violazione del diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non si sia realizzata una lesione effettiva del diritto di difesa.
art. 77, comma 1, n. 15, d.P.R. n. 230/2000
Norma che individua le fattispecie disciplinari; applicata per qualificare la condotta (atteggiamento minaccioso/offensivo) cui è seguita la sanzione disciplinare.
la contestazione dell'addebito all'accusato sia fatta sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto; entro dieci giorni dalla data della contestazione siano fissati il giorno e l'ora della convocazione dinanzi al Consiglio di disciplina
La Corte interpreta la norma nel senso che essa fissa termini massimi per contestazione e fissazione dell'udienza ma non impone un termine minimo inderogabile tra contestazione e udienza; resta però necessario che sia rispettato un termine "congruo" o "ragionevole" in relazione alla complessità dell'addebito per garantire un'effettiva possibilità di difesa.
Richiamato in relazione al diritto del detenuto ad esporre le proprie discolpe; la Corte valuta che tale diritto sia stato effettivamente esercitato nel procedimento disciplinare in esame.
Regola 59 delle Regole penitenziarie europee
Richiamata come parametro interpretativo secondo cui i detenuti accusati di una infrazione disciplinare devono avere tempo e mezzi adeguati per preparare la difesa; la Corte usa tale principio per sostenere l'esigenza di un periodo "congruo" ma non necessariamente predeterminato.
Massime di principio
- La contestazione dell'addebito anche "in limine" (contestualmente alla convocazione) non invalida automaticamente il provvedimento disciplinare: la rilevanza giuridica dipende dal concretizzarsi di un pregiudizio alla conoscenza del fatto o all'esercizio dei diritti di difesa.
- L'art. 81 d.P.R. 230/2000 stabilisce termini massimi per la contestazione e la fissazione dell'udienza, ma non un intervallo minimo inderogabile tra contestazione e udienza; ciò detto, il giudice deve comunque valutare se sia stato garantito un tempo "congruo" per la preparazione della difesa, proporzionato alla complessità dell'addebito.
- È onere del detenuto fare tempestivamente valere, nella sede procedimentale competente, l'inadeguatezza del termine assegnato per predisporre le difese; la mancata eccezione immediata può comportare perdita di interesse a sollevare la questione a posteriori.
- Per impugnare con successo un provvedimento disciplinare basato su contestazione in limine, il ricorrente deve dimostrare in concreto la lesione del diritto di difesa (ad es. impossibilità di conoscere il fatto, impossibilità di organizzare difesa, o pregiudizio effettivo nella formazione della prova o delle repliche).
- Sulla proporzionalità della sanzione disciplinare il giudice riconosce ampio margine discrezionale all'amministrazione: la motivazione non deve essere particolarmente estesa ma deve rendere intelligibili le ragioni della qualificazione e della gravità ritenuta.
- La giurisprudenza è orientata a bilanciare esigenze di ordine e tempestività del procedimento disciplinare con il diritto fondamentale alla difesa; ogni valutazione va effettuata caso per caso considerando la complessità dell'addebito e l'effettivo svolgimento delle difese.
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