Cassazione Penale, Ordinanza n. 25372/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati in appello con applicazione di un concordato sulla pena, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto e motivi comuni. La difesa ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, lamentando che i giudici non avessero adeguatamente argomentato sui contenuti della richiesta di concordato sulla pena. La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e aveva determinato la pena concordata per ciascun imputato. In cassazione non è stata chiarita alcuna specifica utilità o interesse concreto a sostegno delle censure, a fronte dell'integrale recepimento del trattamento sanzionatorio concordato con la pubblica accusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su motivi generici e non consentiti in sede di legittimità. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo effettivo e congruo sull'adesione al concordato sulla pena, richiamando gli elementi posti a base del riconoscimento delle attenuanti generiche e della corretta determinazione della pena per ciascun ricorrente. Ha inoltre rilevato la mancanza di un interesse processuale chiarito dalla difesa. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende
richiamato implicitamente dal riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
richiamato implicitamente nella valutazione della pena e della sua adeguatezza
non citato espressamente, ma il contenuto del provvedimento riguarda un concordato sulla pena tra le parti
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvano in doglianze generiche sulla motivazione, quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo effettivo e non manifestamente illogico delle ragioni della decisione.
- Quando il giudice di merito recepisce integralmente un trattamento sanzionatorio concordato tra le parti e lo motiva adeguatamente, il ricorso per cassazione deve indicare uno specifico vizio e un concreto interesse alla censura; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
- La mera contestazione della mancata argomentazione sui contenuti del concordato non è sufficiente se la decisione di merito ha già richiamato gli elementi giustificativi della pena e della comparazione tra attenuanti e aggravanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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