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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21638/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di declaratoria di inammissibilità scrutinata de plano.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, ma l'impugnazione risultava sottoscritta da un difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato, in rito, che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito; il contenuto precettivo non viene però esaminato nel merito dalla Corte di cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    La sottoscrizione dei motivi di ricorso da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente lo scrutinio de plano dell'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è rilevabile de plano, la Corte può provvedere senza contraddittorio camerale e applicare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di un vizio formale che impedisce l'esame del gravame, la Corte non entra nel merito della condanna impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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